Le strutture balneari precarie e amovibili sono imponibili ai fini IMU (Cass. civ. Sez. V n. 27159 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le strutture realizzate dal concessionario su area demaniale per lo svolgimento dell’attività balneare sono soggette a IMU anche quando siano precarie e amovibili, perché l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 e il regolamento catastale valorizzano la potenzialità economica dell’unità immobiliare, non la sua stabilità edilizia. La rimozione stagionale dei manufatti non interrompe il possesso quale presupposto impositivo: rileva la possibilità di ricollocarli, non la loro presenza continuativa. Il carattere oggettivo dell’imposta prescinde dalla natura esclusiva, prevalente o occasionale dell’attività svolta negli immobili. Le aree classificate in categoria catastale F/1 sono imponibili solo se gli strumenti urbanistici ne riconoscono la potenzialità edificatoria, assumendo rilievo il valore venale e non la rendita.
Il Fatto
Una società concessionaria di uno stabilimento balneare sull’arenile demaniale riceve dal Comune un avviso di accertamento per IMU 2016. La contribuente lo impugna, ottenendo l’annullamento in primo grado sul presupposto che i manufatti, temporanei e amovibili, non fossero accatastabili e dunque privi di rendita su cui fondare la pretesa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria riforma la decisione e accoglie l’appello dell’Ente locale.
La società ricorre per cassazione con cinque motivi, lamentando l’erroneità della base imponibile calcolata su una rendita annullata in via definitiva, l’assenza dei presupposti per qualificare le strutture come fabbricati, il computo dell’imposta per dodici mensilità nonostante la stagionalità, la nullità dell’atto per difetto di contraddittorio e l’illegittimità delle sanzioni. Il Comune resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il nodo della base imponibile. La censura sulla rendita catastale annullata con la pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 1295/2016 è inammissibile: la ricorrente ha omesso di trascrivere o allegare l’atto impositivo, violando il principio di specificità del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ.. L’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello, poi, è nuova e non può essere introdotta con la memoria difensiva, che serve solo a illustrare ragioni già esposte.
Nel merito, dopo l’inserimento del comma 2 nell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo a prescindere dalla natura reale o obbligatoria del diritto attribuito dalla concessione. Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 162/2008, ha chiarito che l’art. 812 cod. civ. ammette una connessione strutturale anche transitoria e che il bene immobile per incorporazione prescinde dalle modalità di collegamento dell’impianto alla struttura principale.
La Corte richiama le proprie ordinanze n. 9429 del 2019 e n. 7769 del 2023: le strutture balneari in legno, pur precarie e amovibili, hanno capacità reddituale e costituiscono unità accatastabili secondo l’art. 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, che considera tali anche i manufatti prefabbricati appoggiati al suolo se stabili nel tempo e dotati di autonomia funzionale ed economica. La precarietà non esclude l’imposizione, né la Risoluzione ministeriale n. 1/2003 né il regolamento comunale offrono argomenti contrari.
Quanto alle aree F/1, il solo classamento non basta: decisiva è la potenzialità edificatoria riconosciuta dagli strumenti urbanistici, che rende applicabile l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e il valore venale. Sul possesso, la Corte ribadisce che conta la possibilità di costruire e mantenere la struttura, sicché la rimozione provvisoria è irrilevante a differenza della rimozione definitiva con variazione catastale (Cass. n. 12638/2024). Il carattere stagionale non incide, data la natura oggettiva dell’imposta, e l’obbligo di rimozione imposto dal decreto dirigenziale regionale non elide il possesso.
Il contraddittorio endoprocedimentale non investe l’accertamento delle imposte locali (Cass. n. 14628/2020). Sulle sanzioni, la presunzione di colpa dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 non è superata: nessuna incertezza normativa o buona fede è stata allegata in modo specifico. Il ricorso principale è rigettato, assorbito l’incidentale.
Nota della Redazione
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