Surroga del Fondo di Garanzia PMI e recupero credito verso il garante (ABF Collegio di Napoli n. 419 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, che abbia liquidato la perdita al finanziatore, si surroga ex lege nei diritti di quest’ultimo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 2 del d.m. 20 giugno 2005, e può quindi recuperare dal garante personale l’importo versato. Le successive vicende circolatorie del credito, compresa l’eventuale cessione dal finanziatore originario a un terzo, restano irrilevanti rispetto alla pretesa azionata in forza della surroga. L’eventuale cessionario subentra nel solo credito residuo non coperto dalla garanzia pubblica, non nell’importo dell’insoluto o della liquidazione. Le contestazioni che si appuntano sulla titolarità del credito ceduto sono perciò inconferenti.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società, aveva prestato una fideiussione personale a garanzia di un finanziamento erogato da un intermediario a favore della società. A fronte degli inadempimenti della mutuataria, il Fondo di Garanzia liquidava la perdita in favore del finanziatore. L’intermediario resistente, nella qualità di gestore del Fondo, comunicava al ricorrente la surroga e intimava il pagamento di circa 122.000 euro; seguiva una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, rateizzata dal ricorrente.

Il ricorrente, appreso che la posizione non rientrava tra i rapporti oggetto della cessione intervenuta tra gli intermediari, chiedeva la restituzione delle somme versate e l’annullamento della cartella. L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione materiae dell’Arbitro per la natura tributaria della controversia e la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito sosteneva l’inadempimento della società con conseguente debenza del garante.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza, richiamando i precedenti che hanno qualificato come tributaria la controversia concernente l’esistenza stessa del credito oggetto di riscossione coattiva; in particolare la decisione n. 1522/2023 aveva escluso la cognizione dell’Arbitro. Ciò nonostante, il ricorso viene esaminato e respinto nel merito.

Le circostanze di fatto sono ritenute pacifiche: il finanziamento era stato ammesso all’intervento del Fondo con copertura fino all’80%; a fronte degli inadempimenti, il finanziatore originario chiedeva l’attivazione della garanzia, il Consiglio di gestione deliberava la liquidazione della perdita e il Fondo si surrogava, con diritto di rivalsa, sul beneficiario finale ai sensi dell’art. 1203 cod. civ. e dell’art. 2 del d.m. 20 giugno 2005.

L’intermediario resistente, in qualità di gestore del Fondo, acquisito il diritto di rivalersi sulla società inadempiente e di surrogarsi proporzionalmente nelle altre garanzie, comunicava la surroga e intimava il pagamento. Da qui l’emissione della cartella esattoriale e la richiesta di rateizzazione.

Il nodo centrale è rappresentato dall’irrilevanza della cessione del credito dal finanziatore originario all’intermediario terzo. La pretesa azionata scaturisce dalla surrogazione legale conseguente alla liquidazione della perdita da parte del Fondo, non dal credito ceduto. Pertanto, anche ove la cessione fosse stata valida, il cessionario sarebbe subentrato solo nel credito residuo non coperto dalla garanzia pubblica, e non nell’importo dell’insoluto o della liquidazione.

Le argomentazioni del ricorrente, incentrate sull’asserita cartolarizzazione della posizione derivante dal mutuo originario, risultano perciò inconferenti. Il Collegio non accoglie il ricorso e assorbe ogni altra domanda o questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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