Recidiva reiterata e computo del termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4269 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, deve essere computata sia nel calcolo del termine prescrizionale minimo ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, nel computo del termine massimo ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Ai fini del calcolo del termine di prescrizione occorre inoltre tenere conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti, essa sia stata ritenuta subvalente o equivalente, in forza del disposto dell’art. 157, comma terzo, cod. pen., che espressamente esclude l’applicabilità dell’art. 69 cod. pen. Tale duplice valenza non integra violazione del principio del ne bis in idem sostanziale né dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, il cui ambito di tutela non ricomprende l’istituto della prescrizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con cui due imputati erano stati ritenuti responsabili, tra l’altro, del reato di usura ex art. 644 cod. pen. Avverso tale decisione i due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione. Il primo ricorrente deduceva, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di usura, contestando la valutazione delle prove e l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese. Con il terzo motivo eccepiva l’intervenuta prescrizione dei reati, ritenendo non computabile la recidiva contestata in quanto ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti. Il secondo ricorrente contestava, invece, la contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione circa l’accertamento della natura usuraria dei prestiti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi del primo ricorso manifestamente infondati, richiamando il principio per cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile. Tali dichiarazioni, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, corredata da motivazione più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per i testimoni, possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012. La Corte ha quindi verificato la correttezza dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva puntualmente riscontrato l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese con ulteriori elementi emersi nel giudizio.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata, in considerazione della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica. Richiamando il principio di diritto espresso da Sez. 2 n. 4178 del 2019, la Corte ha ribadito che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tenere conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che essa sia stata considerata subvalente o equivalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti. Tale interpretazione corrisponde al dettato dell’art. 157, comma terzo, cod. pen., che esclude espressamente l’applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell’art. 69 cod. pen.
La Corte ha inoltre precisato che la recidiva reiterata incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo sia, in presenza di atti interruttivi, su quello massimo, senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione.
In relazione al ricorso del secondo imputato, la Corte ha rilevato che il vizio censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. è solo quello emergente dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo il giudice di legittimità procedere a una verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. La sentenza impugnata aveva correttamente fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., nonché sull’elaborato del consulente tecnico, senza presentare vizi motivazionali. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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