Rifiutata la rivalutazione del repêchage e la doglianza sul rito scritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14122 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro che intende contestare in cassazione il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage non può limitarsi a dedurre la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966 o dell’art. 2697 c.c., quando la censura, in realtà, miri a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. È inammissibile la doglianza che evochi una pluralità di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame, senza indicare il singolo fatto storico decisivo, il cui esame avrebbe determinato, con certezza, un esito diverso della controversia. La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, non quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre. L’impugnazione che investa la legittimità del recesso devolve al giudice d’appello l’intera questione, inclusa la verifica della ricollocabilità del dipendente, senza necessità di appello incidentale da parte del lavoratore solo perché in primo grado vittorioso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva intimato al lavoratore un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giustificato dalla chiusura del ramo aziendale dedicato alle bonifiche ambientali. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, condannando la società alla riassunzione o, in alternativa, al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 8 della legge n. 604/1966.

La Corte d’Appello di Ancona, con diversa motivazione, aveva confermato la decisione, ritenendo non assolto l’onere datoriale di ripensare il licenziamento dimostrando l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, articolando sette motivi di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato le doglianze dividendole per blocchi. Un primo gruppo di censure, relativo alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c. per la trattazione scritta del giudizio d’appello, è stato respinto, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 17603/2025 che ha escluso l’incompatibilità dell’art. 127-ter c.p.c. con il rito del lavoro. La società, inoltre, non aveva dedotto di essersi formalmente opposta alla sostituzione dell’udienza pubblica con le note scritte.

Inammissibili sono state giudicate le censure relative all’omesso esame di prove documentali e alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. La S.C. ha ricordato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, e non quando abbia semplicemente valutato il materiale probatorio in modo difforme dalle aspettative del soccombente. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è stato inoltre ritenuto non configurabile, trattandosi non dell’omesso esame di un singolo fatto storico decisivo, ma della lamentata mancata valutazione di una pluralità di elementi istruttori, che non rivestono il carattere della decisività richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.

La Corte ha poi respinto la censura relativa al giudicato interno, chiarendo che non è suscettibile di passare in giudicato una mera asserzione contenuta nella motivazione di una sentenza, riferendosi l’art. 329 c.p.c. soltanto alla sequenza logica “fatto-norma-effetto giuridico”. L’impugnazione della legittimità del recesso aveva devoluto al giudice d’appello l’intera questione del giustificato motivo oggettivo, inclusa la verifica dell’impossibilità di ricollocazione, senza che il lavoratore vittorioso fosse onerato di proporre appello incidentale.

Infine, i motivi che denunciavano la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966 in relazione alla prova del repêchage sono stati dichiarati inammissibili, perché intesi a contestare la ricostruzione della vicenda storica e la valutazione di merito del mancato assolvimento dell’obbligo, operazione sottratta al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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