La stabilizzazione del precario esclude il danno comunitario se legata ai contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2721 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto. Tale nesso ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale. La stabilizzazione, operando come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno, costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata presso lo Sportello Immigrazione di una Prefettura, aveva alle sue spalle una lunga serie di contratti a termine stipulati a partire dal 2005, dapprima tramite agenzia di somministrazione e poi direttamente con l’Amministrazione. Il Tribunale, accertata l’illegittimità della reiterazione, le aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, parametrato a sette mensilità di retribuzione. In grado di appello, il Ministero vedeva invece accolta la propria tesi: la Corte distrettuale riteneva che l’intervenuta stabilizzazione della lavoratrice, assunta a tempo indeterminato nel corso del giudizio, avesse già integralmente riparato il pregiudizio. Avverso questa decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’esaminare il primo motivo, richiama il principio già affermato con la pronuncia n. 15353/2020: l’immissione in ruolo del lavoratore è idonea a reintegrare il danno da abuso del contratto a termine solo se sussiste un rapporto di causa-effetto tra la successione dei contratti e l’assunzione a tempo indeterminato. Ciò si verifica quando l’assunzione avviene in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o tramite percorsi a esso riservati. La verifica di tale nesso richiede un accertamento concreto del giudice di merito, il quale deve individuare il procedimento che ha consentito l’immissione in ruolo proprio in ragione dei pregressi rapporti a termine.
Nel caso di specie, tale accertamento risulta compiutamente effettuato: la Corte d’Appello ha indicato la specifica previsione di legge, l’art. 1, comma 302, della legge n. 205/2017, che ha autorizzato l’Amministrazione alla stabilizzazione del contingente di personale in servizio a tempo determinato. La ricorrente, peraltro, non contesta l’esistenza del nesso eziologico, ma sostiene che la stabilizzazione possa valere solo come fattore concorrente nella quantificazione del danno e non come misura sostitutiva. La Corte rigetta tale impostazione, ritenendo infondata la censura.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe individuato automaticamente lo strumento della stabilizzazione come atto idoneo a risarcire il danno, senza un’adeguata valutazione. La Cassazione, nel dichiarare il motivo infondato, chiarisce la natura giuridica della stabilizzazione: essa opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione, impedendo al soggetto che agisce di rivendicare il c.d. “danno comunitario”, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 5072/2016.
La Corte precisa inoltre che la stabilizzazione ha natura di eccezione in senso lato, non di mera difesa. Ne consegue che, come già affermato nella pronuncia n. 21355/2022, essa può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite. Nel rito del lavoro, ciò può avvenire anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ., essendo il giudice tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
La decisione della Corte d’Appello, avendo fatto buon governo di tali principi, è pertanto confermata. Il ricorso viene rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte dà infine atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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