La notifica al “presunto sconosciuto” esige ricerche effettive in loco ex art. 143 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 2 n. 18152 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. L’utilizzo del procedimento ex art. 140 cod. proc. civ., che presuppone l’impossibilità di consegnare l’atto per mere difficoltà di ordine materiale, è compatibile con l’assenza momentanea o il temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, mentre, ai fini dell’art. 143 cod. proc. civ., rileva l’irreperibilità non temporanea, e dunque l’impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall’ordinaria diligenza.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione esecutiva ex art. 615 cod. proc. civ. avanti al Giudice di Pace di Roma avverso tre cartelle di pagamento sottese a un preavviso di iscrizione ipotecaria, eccependo la prescrizione dei crediti e l’illegittimità del preavviso. Il Giudice di Pace accoglieva in parte l’opposizione, ma respingeva i rilievi circa la ritualità della notificazione del preavviso di fermo amministrativo, con conseguente rigetto delle eccezioni di prescrizione.
Il Tribunale di Roma, adito in sede di impugnazione, confermava la ritualità della notificazione effettuata ex art. 143 cod. proc. civ., rigettando l’eccezione di prescrizione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., nonché degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha censurato la scelta del messo notificatore di ricorrere al procedimento di notificazione per irreperibili ex art. 143 cod. proc. civ. anziché a quello per temporanea assenza del destinatario ex art. 140 cod. proc. civ..
Dalla relata di notifica emergeva che il primo accesso in via Garau n. 19 era risultato infruttuoso, avendo il messo indicato il destinatario come “presunto sconosciuto” senza dare conto di ulteriori verifiche, quali il nominativo sul campanello o sulle cassette postali. Dopo la richiesta di supporto anagrafico, che confermava la corrispondenza dell’indirizzo con la residenza anagrafica, il secondo accesso, effettuato il 13.11.2019, si era concluso con il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza alcuna indicazione di ricerche ulteriori in loco.
La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso alle formalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ. non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche, ma presuppone sempre effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e che l’ufficiale giudiziario dia espresso conto di tali attività. Tale orientamento è stato ritenuto consolidato alla luce dei precedenti citati (Cass. n. 34179/2025, Cass. n. 18595/2014, Cass. n. 27699/2024, Cass. n. 40467/2021).
Nel caso di specie, l’irreperibilità del destinatario non poteva considerarsi adeguatamente supportata: non risultava alcuna ricerca in concreto svolta in loco, né emergeva il motivo per cui il contribuente fosse stato ritenuto irreperibile e non semplicemente temporaneamente assente, atteso che la certificazione anagrafica indicava anche la palazzina, la scala e l’interno dell’alloggio.
La Corte ha quindi
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione