Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. e valore presuntivo delle risultanze (Cass. civ. Sez. I n. 7933 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di effettiva abituale dimora del destinatario, accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche. Ove la notifica sia stata eseguita nel luogo indicato nell’atto e nella richiesta di notifica, si presume che ivi si trovi la dimora del destinatario, con onere di prova contraria a carico di chi contesti la validità della notificazione. Il relativo accertamento, di natura fattuale, compete al giudice del merito e, quando venga dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità non riesamina i presupposti esterni del fatto processuale, ma verifica direttamente lo svolgimento del processo nei suoi profili interni.
Il Fatto
La società attrice convenne in giudizio l’ex co-liquidatore per ottenere la restituzione di una somma che assumeva appropriata senza titolo. Il convenuto oppose, tra l’altro, la nullità della notifica della citazione introduttiva, ritenendola eseguita in Italia mentre la sua residenza effettiva sarebbe stata all’estero.
Il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò il convenuto al risarcimento. La Corte di appello di Roma respinse il gravame, ritenendo valida la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e tardiva la costituzione del convenuto, con conseguente preclusione delle eccezioni di prescrizione e di rinuncia all’azione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla nullità della notifica compiuta in Italia anziché all’estero. Richiamata la consolidata giurisprudenza, ribadisce che le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e che rileva il luogo di effettiva abituale dimora, provabile con ogni mezzo, anche presuntivo.
La Corte precisa che, quando la notificazione è eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo indicato nell’atto, opera una presunzione circa la dimora del destinatario; chi contesta la validità ha l’onere di fornirne la prova contraria. Nella specie, gli accertamenti della corte distrettuale hanno confermato il legame effettivo tra l’indirizzo di notifica e il destinatario, nonostante le risultanze anagrafiche divergenti.
Il ricorrente sollecitava un riesame del percorso accertativo: la Corte lo dichiara inammissibile, poiché il controllo sull’error in procedendo non consente di riesaminare i presupposti esterni del fatto processuale, rimessi al giudice del merito. Analogamente è respinta la censura sull’art. 143 cod. proc. civ., avendo la mancata reperibilità presso la casa di abitazione legittimato il ricorso all’art. 140 cod. proc. civ.
Quanto al motivo sulla tardività delle eccezioni, la Corte richiama l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che esclude il ricorso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, in ipotesi di doppia conforme. Il motivo sulla rinuncia all’azione è inammissibile perché il potere di rilievo d’ufficio dei vizi processuali deve essere esercitato entro il grado in cui il vizio si manifesta. Il quinto motivo è inammissibile per la mancata confutazione della ratio decidendi e per difetto di autosufficienza.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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