Disconoscimento inefficace e onere probatorio nella fideiussione (Cass. civ. Sez. 1 n. 19186 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte che intenda contestare l’autenticità di una scrittura privata deve proporre il disconoscimento in modospecifico e determinato, indicando puntualmente i documenti sui quali sarebbe apposta la firma ritenuta apocrifa. Il disconoscimento generico è inefficace e rende la scrittura utilizzabile nei confronti del sottoscrittore. La censura che si risolve in una mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori, senza confrontarsi con gli accertamenti del giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società e i fideiussori proponevano domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca, contestando la validità di due contratti di conto corrente e delle clausole relative a interessi, commissioni e spese. La banca convenuta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo dei conti. Il Tribunale respingeva entrambe le domande; la Corte di appello, in riforma, accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento e ritenendo valide le fideiussioni azionate, nonostante la contestazione delle sottoscrizioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo al disconoscimento delle firme, ha osservato che la corte territoriale aveva rilevato come gli attori avessero esercitato, in via principale, un’azione di accertamento negativo dell’autenticità delle sottoscrizioni, senza offrire alcuna prova. In ogni caso, il disconoscimento incidentale era stato considerato inefficace per mancanza dei requisiti di specificità e inequivocità, non essendo state puntualmente indicate le scritture contestate.

Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 1421 e 2697 cod. civ., è stato ritenuto inammissibile perché la parte ricorrente non si confrontava con la rideterminazione del saldo operata dalla Corte di appello in conformità con la consulenza tecnica d’ufficio, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1284 cod. civ. e della normativa bancaria, è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità, non essendo ancorato al caso concreto e agli accertamenti della sentenza impugnata, che aveva escluso l’esistenza delle dedotte nullità contrattuali.

Infine, il quarto motivo, riguardante la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI, è stato respinto perché la parte non si confrontava con l’argomentazione del giudice di merito, secondo cui andava dimostrata l’adesione al predetto schema e la produzione del provvedimento della Banca d’Italia.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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