Inammissibile il ricorso per cassazione privo di autosufficienza e senza preventiva richiesta ex art. 119 TUB (Cass. civ. Sez. 1 n. 19197 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando il motivo non contenga la specifica identificazione delle conclusioni prese e non proceda alla localizzazione dell’atto del giudizio di merito che le contiene. L’onere di autosufficienza è corollario del requisito di specificità dei motivi e impone al ricorrente di evidenziare il contenuto dell’atto rilevante e di indicare la fase processuale di produzione del documento. In tema di contratti bancari, il diritto del cliente a ottenere la copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale mediante l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c. solo in concorso dei relativi presupposti e a condizione che la documentazione sia stata preventivamente richiesta alla banca senza che questa abbia ottemperato.

Il Fatto

La società aveva agito in giudizio nei confronti della banca per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente e la ripetizione dell’indebito, contestando la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi e alla commissione di massimo scoperto. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte di appello aveva confermato la decisione, ritenendo validamente pattuito l’anatocismo in ragione della stipula del contratto successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti dalla banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato un errore comune a tutti i motivi, consistente nell’addebito alla Corte di merito della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., norma che non è rivolta al giudice di merito ma delimita l’ambito dei motivi spendibili in cassazione. Ha poi esaminato separatamente i tre mezzi, dichiarandoli tutti inammissibili.

Il primo motivo è stato reputato carente sul versante dell’autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, per cui il ricorrente ha il duplice onere di evidenziare il contenuto dell’atto rilevante e di indicare la fase processuale nella quale il documento è stato prodotto. La mancata localizzazione del documento è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di inammissibilità.

Il secondo motivo, concernente il mancato ordine di esibizione ed ammissione della CTU contabile, è stato ritenuto errato nella premessa. La Corte ha ribadito che l’esercizio in sede giudiziale del diritto di cui all’art. 119 TUB presuppone che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che questa non abbia ottemperato senza giustificazione. Nel ricorso non vi era traccia della preventiva richiesta, né dell’indicazione del come e del quando fosse stata effettuata, con conseguente inammissibilità della censura.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato il contenuto delle clausole contrattuali la cui nullità era stata dedotta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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