Il conto giudiziale deve rappresentare le partecipazioni al patrimonio netto, non al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 233 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 ss. c.g.c., non si limita alla verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati all’agente contabile. Con particolare riguardo alle partecipazioni societarie, il conto giudiziale deve rappresentarle nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale, valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il metodo di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ., come prescritto dal principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Il ricorso al mero valore nominale non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell’esercizio e determina l’irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c. La redazione del conto su più modelli, anziché su un unico modello riepilogativo, costituisce anch’essa un profilo di irregolarità.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale veniva investita dell’esame del conto giudiziale reso dall’agente contabile, nella qualità di consegnataria dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune, per il periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2021. All’esito dell’istruttoria, l’esame del conto, redatto su due distinti modelli 22 anziché su un unico modello riepilogativo, evidenziava una divergenza tra i valori ivi riportati e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell’Ente.

Le partecipazioni erano indicate al valore nominale di € 2.793.360,00, invariato tra inizio e fine esercizio, mentre il Conto del Patrimonio dell’Ente riportava valori nettamente superiori, determinati secondo il metodo del patrimonio netto. Veniva altresì rilevato il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, c. 2, c.g.c. L’agente contabile, con memoria, rappresentava l’adeguamento del criterio espositivo a decorrere dal 31 dicembre 2025 e la produzione della relazione a partire dall’esercizio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rammentato che il giudizio di conto non si esaurisce in una mera verifica formale, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della rappresentazione dei beni affidati all’agente, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie, la cui gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente.

Sotto il primo profilo, il Collegio ha rilevato che il conto è stato redatto su due distinti modelli anziché su un unico modello riepilogativo di tutte le partecipazioni detenute, in violazione delle prescrizioni del d.P.R. n. 194/1996. Sotto il secondo, più rilevante profilo, ha considerato che l’indicazione al solo valore nominale non è compatibile con la funzione propria del conto, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza. Il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 prescrive infatti la valutazione al patrimonio netto, secondo il metodo di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ.; il richiamo al mero valore nominale non consente di cogliere le variazioni patrimoniali dell’esercizio, come già affermato dalla giurisprudenza della Sezione (sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025).

Quanto al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha chiarito che le osservazioni dell’agente non equivalgono all’adempimento specifico richiesto dall’art. 139, c. 2, c.g.c., la cui osservanza successiva non vale a sanare la omissione relativa al periodo in esame.

Le circostanze rappresentate in udienza, pur considerate con favore, non hanno consentito di superare le criticità che connotano il conto per il periodo di gestione in esame. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’irregolarità del conto giudiziale ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., senza statuizioni di condanna a carico dell’agente e con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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