Il bis in idem cautelare non è sindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 1623 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva è ammissibile solo per il vizio di violazione di legge che emerge dal provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.. È inammissibile, in quanto involge un tema di merito, il ricorso che deduca il bis in idem tra procedimenti, sollecitando la comparazione tra i fatti oggetto di diversi procedimenti sui quali il provvedimento impugnato non ha preso posizione. In tema di reato permanente contestato nella forma “aperta”, la regola processuale per cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, gravando sull’accusa l’onere di provare il protrarsi della condotta criminosa.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e lamentando un’ipotesi di bis in idem. Secondo la prospettazione difensiva, l’indagato sarebbe stato già condannato con sentenza definitiva per una condotta associativa analoga, operante nella stessa zona di Roma, contestata però con formula “aperta” e relativa a un arco temporale che includeva i fatti oggetto dell’ordinanza cautelare. Da ciò la difesa faceva discendere l’improcedibilità dell’azione penale per il capo associativo, con conseguente necessità di rivalutare il quadro cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva è esperibile solo per il vizio di violazione di legge emergente dal provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, la difesa non aveva dedotto un vizio di legittimità del provvedimento, ma aveva posto una questione di merito, chiedendo la comparazione tra i fatti oggetto dei diversi procedimenti, sui quali il giudice cautelare non aveva preso posizione.

La Corte ha inoltre chiarito che, in presenza di un reato permanente contestato nella forma “aperta”, la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a una presunzione di colpevolezza fino a tale data. L’accusa mantiene l’onere di fornire la prova in ordine al protrarsi della condotta criminosa oltre la data dell’accertamento, così come effettivamente verificato dal giudice di merito.

La Suprema Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba derivare un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia ritenuto, esplicitamente od implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento, come stabilito da Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080-01.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 311 c.p.p.

Tutte le 127 sentenze sull'art. 311 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *