Reato continuato e giudicato: criterio concreto per il reato più grave (Cass. pen. Sez. 4 n. 2292 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, quando si debba procedere alla unificazione tra reati sub iudice e reati già giudicati con sentenza irrevocabile, la violazione più grave non va individuata in astratto, secondo il criterio della pena edittale, bensì in concreto, confrontando la pena già irrogata per i fatti coperti da giudicato con quella irroganda per i reati ancora al vaglio del giudice. Tale regola costituisce applicazione del disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., richiamato dall’art. 671 cod. proc. pen., ed è finalizzata a rispettare le valutazioni in punto di pena già coperte da giudicato, rapportando grandezze omogenee.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di due imputati per il delitto di furto aggravato ex artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso in danno di più persone offese. Per uno degli imputati era stato riconosciuto il vincolo della continuazione anche con i reati giudicati con una precedente sentenza irrevocabile.

Avverso la decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo, relativo alla ritenuta responsabilità per uno dei furti, basata esclusivamente sulla presenza sui luoghi dell’autovettura in uso, contestandone l’insufficiente prova; il secondo, riguardante la sola posizione di uno degli imputati, lamentava l’erronea individuazione del reato più grave nella continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile, in quanto volto a una rilettura del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, evidenziando come la motivazione dei giudici di merito avesse logicamente fondato la condanna su elementi convergenti e non sulla sola presenza del veicolo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 25939 del 2013, secondo cui, per i reati valutati contestualmente, la violazione più grave si determina in astratto, in base alla pena edittale. Ha precisato, tuttavia, che tale criterio non opera per l’ipotesi di reati già giudicati con sentenza irrevocabile.

In questo caso, infatti, trova applicazione l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in forza del quale la violazione più grave è quella per cui è stata inflitta la pena più grave. La Corte ha confermato l’orientamento per cui il giudice della cognizione può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, per apprezzare e comparare la gravità delle violazioni.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente applicato tale criterio concreto, individuando come più grave il reato per il quale era stata determinata la pena maggiore, in conformità al parametro ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La censura è stata pertanto ritenuta infondata e i ricorsi rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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