Appello cautelare del PM: termine dalla trasmissione per l’esecuzione, non dal rigetto (Cass. pen. Sez. 2 n. 2652 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la proposizione dell’appello cautelare da parte del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, con unico provvedimento, accolga solo in parte la richiesta di misura cautelare personale, rigettandola per taluni indagati o per alcune imputazioni, decorre dal momento in cui l’atto è comunicato per l’esecuzione all’ufficio di Procura mediante consegna in segreteria. La trasmissione per l’esecuzione integra, nei rapporti tra giudice e Pubblico ministero, una forma di comunicazione del provvedimento e vale a garantire la conoscenza legale dell’intero contenuto dell’atto, incluse le statuizioni di rigetto. Il giudice dell’appello cautelare non può estendere l’oggetto del giudizio a soggetti per i quali non sia stato proposto gravame, riconoscendo circostanze aggravanti non devolute, pena la violazione del principio devolutivo e del contraddittorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza cautelare del giudice per le indagini preliminari, riconosceva le aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. nei confronti di uno degli indagati e applicava la custodia cautelare in carcere a un altro, accogliendo il gravame limitatamente alla gravità indiziaria per la posizione di un terzo.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione gli indagati, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’appello del Pubblico ministero, proposto oltre il termine di cui all’art. 310 cod. proc. pen., nonché l’indebita estensione dell’oggetto del giudizio cautelare a uno degli indagati per il quale non era stato proposto alcun gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ribadendo che il dies a quo del termine per l’impugnazione cautelare proposta dal Pubblico ministero non coincide con la data di notificazione dell’ordinanza di rigetto, bensì con quella in cui il provvedimento, comprensivo delle statuizioni di reiezione, è comunicato e trasmesso all’ufficio requirente.
Il Collegio ha superato il risalente e isolato indirizzo secondo cui, quando il rigetto sia contenuto nel medesimo atto che reca anche l’accoglimento della richiesta, sarebbe necessaria una formale comunicazione della sola parte reiettiva. Ha invece aderito all’orientamento ormai prevalente, basato sul principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27777 del 2006, Marseglia, esteso alle misure cautelari personali.
La trasmissione dell’atto per l’esecuzione integra già una forma di comunicazione del provvedimento nei rapporti tra giudice e Pubblico ministero, atteso che il codice di rito distingue la comunicazione dalla notificazione, prevedendo per la prima adempimenti meno formalistici e funzionali alla circolazione interna degli atti. Nel caso di specie, la formula impiegata (“per l’esecuzione e quanto di competenza”) confermava che la trasmissione non poteva intendersi come mero adempimento esecutivo, ma come veicolo di conoscenza legale dell’intero provvedimento, incluse le statuizioni di rigetto. L’appello proposto il 5 luglio 2025, a fronte della trasmissione avvenuta il 24 giugno 2025, era quindi tardivo.
La Corte ha inoltre rilevato che il Pubblico ministero non aveva proposto appello nei confronti di uno degli indagati, non indicato tra i destinatari del decreto di fissazione del giudizio di appello. Il riconoscimento nei suoi confronti delle aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen. si è risolto in una indebita estensione dell’oggetto del giudizio cautelare, con violazione del principio devolutivo e del contraddittorio. È stato infine confermato l’interesse dell’indagato a ricorrere, derivando dall’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o