Furto d’energia per chi usa consapevolmente l’allaccio abusivo altrui (Cass. pen. Sez. 4 n. 3592 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto di energia elettrica chiunque fruisca consapevolmente dell’energia illecitamente sottratta alla rete di distribuzione, mediante un allaccio abusivo realizzato da terzi. L’illecita fruizione consapevole dell’energia elettrica integra l’impossessamento della res, attuato attraverso l’uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell’ente erogatore. Ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante l’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo, rilevando invece l’utilizzo continuativo dell’energia sottratta in modo consapevole. La sentenza di proscioglimento che svaluti tale condotta sulla base del mero dubbio circa l’autore dell’allaccio è affetta da manifesta illogicità motivazionale e deve essere annullata con rinvio.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva assolto l’imputata dal reato di furto di energia elettrica, ritenendo insufficiente il compendio probatorio. Il giudice di merito aveva accertato la sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’ente erogatore al servizio dell’abitazione dell’imputata, già intestataria della fornitura, ma aveva assolto l’imputata non essendo emerso che l’allaccio fosse stato realizzato dalla stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che, essendo il reato a citazione diretta, la sentenza impugnata era unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. La legge n. 114 del 2024, modificando l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ha infatti stabilito che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.. Poiché la pronuncia impugnata è successiva all’entrata in vigore della riforma, il Procuratore generale poteva legittimamente proporre solo ricorso per cassazione.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure del ricorrente, ritenendo la motivazione del tribunale manifestamente illogica. Il giudice di merito, pur avendo accertato l’esistenza dell’allaccio abusivo e l’intestazione della fornitura all’imputata, ne aveva tratto la conclusione che non fosse emersa la sua responsabilità, non essendo provato che l’allaccio fosse stato realizzato dalla stessa.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’illecita fruizione consapevole dell’energia elettrica altro non rappresenta che l’impossessamento della res, attuato attraverso l’uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell’ente erogatore. Pertanto, al di là dell’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo, ciò che rileva ai fini della penale responsabilità è l’utilizzo continuativo dell’energia illecitamente sottratta, in modo consapevole riguardo all’illegittimità del servirsene. La Corte ha richiamato in tal senso Sez. 5, n. 24592 del 2021.
Nel caso di specie, accertati l’allaccio abusivo realizzato nell’abitazione dell’imputata e l’intestazione della fornitura alla stessa, la motivazione assolutoria è apparsa manifestamente illogica e non rispettosa del principio richiamato. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Nota della Redazione
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