Estinzione del reato per condotte riparatorie e valutazione dell’offerta risarcitoria (Cass. pen. Sez. 2 n. 6152 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen., l’offerta risarcitoria deve essere congrua rispetto all’integrale riparazione del danno cagionato, e la relativa valutazione è rimessa al giudice di merito, che non è vincolato dall’eventuale rifiuto della persona offesa. Non è configurabile il vizio di motivazione quando il giudice abbia espresso, anche solo in riferimento a una delle offerte formulate, un espresso dissenso circa la congruità della somma proposta, dovendosi comunque considerare l’effettivo e completo adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
Il Fatto
Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte d’appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod. pen., condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, l’erronea interpretazione dell’art. 162-ter cod. pen., per avere i giudici di merito omesso di valutare un’offerta risarcitoria, ritualmente formulata, che avrebbe integrato gli estremi della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la possibilità di una lettura congiunta delle due sentenze di merito in ragione della c.d. doppia conforme, alla luce del principio per cui la sentenza di appello che si salda con quella di primo grado adottando i medesimi criteri valutativi costituisce un unico complessivo plesso decisionale.
Dalla lettura integrata delle decisioni emergeva che il giudice di primo grado aveva espressamente valutato l’offerta di euro 300, proposta dopo accordi transattivi intercorsi tra le parti, ritenendola del tutto insufficiente a riparare interamente il danno patito dalla persona offesa, quantificato nel capo d’imputazione in oltre 3.300 euro e, secondo la tesi difensiva, in circa 2.000 euro. Il Tribunale aveva altresì preso in considerazione la formalizzazione di un’offerta reale di euro 350, richiamata dalla difesa ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.
La Corte ha quindi escluso il vizio di motivazione, osservando come la doglianza secondo cui il giudice avrebbe evitato di pronunciarsi sulla congruità dell’offerta non avesse fondamento, avendo il Tribunale manifestato espressamente il proprio dissenso circa l’idoneità riparatoria della somma proposta.
Il Collegio ha infine rimarcato che l’infondatezza del ricorso lambiva quasi l’inammissibilità per aspecificità, posto che il ricorrente non aveva contrastato il rilievo per cui, al di là del versamento dei 300 euro, nessuna somma ulteriore era stata corrisposta, malgrado i vari rinvii di udienza a tal fine accordati.
Alla pronuncia di rigetto è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.378,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 162-ter c.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso