Possesso di documento falso con propria foto e concorso nella contraffazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6538 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., e non la meno grave ipotesi di cui al primo comma, il possesso di un documento d’identità contraffatto recante la foto del possessore con false generalità. La presenza dell’effigie del possessore sul documento apocrifo presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla sua partecipazione, anche solo morale, alla contraffazione. In materia cautelare, i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e gli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. operano su piani distinti, richiedendosi nel primo caso una qualificata probabilità di colpevolezza. Il diritto all’assistenza linguistica dello straniero alloglotta è comunque soddisfatto dalla presenza dell’interprete in sede di udienza di convalida, che traduca le contestazioni e le ragioni del provvedimento cautelare.
Il Fatto
Con ordinanza del 7 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la custodia cautelare in carcere a due cittadini stranieri, gravemente indiziati del delitto di cui agli artt. 110 e 497-bis cod. pen. per avere formato o fatto formare, in concorso tra loro, due passaporti falsi, apparentemente rilasciati da uno Stato estero, e per averli detenuti. I documenti erano stati rinvenuti nel loro possesso nel corso di un controllo della polizia giudiziaria, che li aveva sorpresi mentre fotografavano un obiettivo sensibile, la base U.S. Navy di Napoli-Capodichino.
Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza genetica. Avverso tale decisione gli indagati proponevano ricorso per cassazione, articolando distinti atti d’impugnativa, ciascuno constate di nove motivi, con i quali censuravano la qualificazione giuridica del fatto, il giudizio di gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura, nonché l’omessa valutazione della scriminante dello stato di necessità e la violazione del diritto all’assistenza linguistica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati, esaminando distintamente i motivi di doglianza. In primo luogo, ha disatteso l’eccezione di errata qualificazione giuridica del fatto, richiamando il consolidato principio secondo cui il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità integra l’ipotesi aggravata di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen., essendo evidente la partecipazione del possessore alla contraffazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che, pur potendosi astrattamente ipotizzare l’assenza di concorso, la presenza dell’effigie fotografica del possessore assume una considerevole efficacia indiziaria sulla condotta di compartecipazione.
Quanto al giudizio di gravità indiziaria, la Corte ha precisato che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di una misura cautelare personale e gli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. operano su piani diversi, essendo sufficiente nel primo caso l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nel caso di specie, la circostanza che gli indagati fossero in possesso sia di passaporti genuini, privi di visto d’ingresso in Italia, sia di passaporti contraffatti riportanti i timbri di entrata nel territorio nazionale, unitamente al contenuto di un messaggio “WeChat” ricevuto da uno degli indagati, è stata ritenuta dimostrativa della piena consapevolezza dell’illiceità della condotta.
Con riferimento alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato inammissibili le censure, poiché la valutazione del Tribunale circa la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione, fondata sulle modalità della condotta e sul contesto di riferimento — cittadini extracomunitari irregolari, in transito per uno Stato estero, sorpresi a fotografare un obiettivo sensibile — non risultava manifestamente illogica ed era pertanto insindacabile in sede di legittimità. Parimenti aspecifiche sono state ritenute le doglianze relative all’adeguatezza della misura carceraria, non sostituibile con misure meno afflittive in ragione della gravità delle condotte e dello stato di irregolarità sul territorio nazionale.
La Corte ha, infine, disatteso il motivo concernente la violazione del diritto all’assistenza linguistica, richiamando il principio per cui, in caso di arresto di straniero alloglotta, il diritto di difesa è comunque soddisfatto dall’assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni del provvedimento, nonché dalla traduzione anche orale dell’ordinanza cautelare. Ha altresì ribadito che non è consentito dedurre in sede di riesame la nullità del procedimento precautelare, trattandosi di provvedimenti distinti e autonomi.
Quanto alla dedotta scriminante dello stato di necessità, la doglianza è stata reputata generica e manifestamente infondata, non essendosi i ricorrenti confrontati con la motivazione del Tribunale, che aveva rilevato il mancato riscontro delle loro deduzioni, e risultando illogico assumere la necessità di detenere documenti falsi nei Paesi di destinazione, dove sarebbe stato possibile permanere come richiedenti asilo o apolidi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 497-bis c.p.
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure