Contestazione in fatto dell’aggravante rende procedibile la minaccia aggravata (Cass. pen. Sez. 5 n. 6842 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., la circostanza aggravante dell’uso dell’arma, non avendo natura valutativa, può essere legittimamente contestata in fatto quando il capo di imputazione descriva compiutamente la condotta materiale, come l’essersi l’agente procurato un bastone o un coltello e averli usati per minacciare la persona offesa. In tal caso, la fattispecie aggravata è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 612, terzo comma, cod. pen., che richiama l’art. 339 cod. pen., e il giudice di merito non può dichiarare il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità della querela.
Il Fatto
Il Tribunale di Tempio Pausania assolveva l’imputato dal delitto di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975 perché il fatto non sussiste e dichiarava il non doversi procedere per il reato di minaccia aggravata di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., per mancanza della condizione di procedibilità della querela. Il giudice di merito riteneva che, non essendo stata contestata anche la circostanza dell’art. 339 cod. pen., la minaccia andasse qualificata come semplice e, quindi, punibile a querela della persona offesa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato che il capo di imputazione descriveva chiaramente l’uso di un bastone e di un grosso coltello da cucina, sicché la minaccia risultava aggravata e procedibile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza di proscioglimento per un reato punito con la reclusione massima non superiore a quattro anni non è appellabile dal pubblico ministero. In applicazione dell’art. 606, comma secondo, cod. proc. pen., il Procuratore generale può ricorrere per cassazione avverso sentenze inappellabili, anche deducendo i vizi di motivazione di cui al primo comma della medesima disposizione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza. L’aggravante dell’uso dell’arma, ha osservato, può essere legittimamente contestata in fatto, perché essa non richiede alcuna valutazione discrezionale ma valorizza comportamenti descritti nella loro materialità, riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. Nel caso di specie, l’imputazione indicava espressamente che l’imputato, munito di bastone e di un grosso coltello da cucina, aveva rincorso e minacciato di morte la persona offesa, e richiamava il secondo comma dell’art. 612 cod. pen., che a sua volta rinvia all’art. 339 cod. pen.
La Suprema Corte ha richiamato le coordinate ermeneutiche fissate dalle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, “Sorge”, secondo cui la contestazione in fatto è ammissibile quando la circostanza aggravante valorizzi condotte descritte nella loro materialità, come nell’ipotesi dell’uso di un’arma. Ha precisato, invece, che diverso sarebbe il caso della minaccia grave, la cui contestazione include componenti valutative che devono trovare esplicita indicazione nel capo di imputazione.
Quanto alla tesi difensiva, che invocava il ne bis in idem e l’autorità del giudicato assolutorio sul reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975, la Corte ha osservato che il mero rinvenimento dell’arma sul posto, se non integra la contravvenzione, non esclude che essa sia stata utilizzata a fini offensivi: tale uso concorre a segnare il disvalore del reato cui accede e rimane assorbito nell’aggravante, come già affermato da Sez. 4, n. 8222 del 1996 e da Sez. 5, n. 47773 del 2022.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio attenendosi al principio secondo cui, ai sensi dell’art. 612, terzo comma, cod. pen., si procede d’ufficio se la minaccia è fatta con l’uso di un’arma.
Nota della Redazione
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