Mandato di arresto europeo e pericolo di sottrazione alla consegna (Cass. pen. Sez. 6 n. 8996 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento passivo di consegna disciplinato dalla legge n. 69/2005, la valutazione delle esigenze cautelari risponde a criteri propri e non è automaticamente trasferibile ai principi elaborati per le misure coercitive emesse per esigenze di giustizia interna. L’art. 9, comma 4, della legge citata impone di garantire che la persona richiesta non si sottragga alla consegna, essendo la presenza sul territorio dello Stato richiesto il presupposto indefettibile della decisione di consegna. I requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga, al pari dei criteri di scelta della misura, vanno scrutinati avendo presenti le peculiarità del procedimento di consegna. L’ingiustificato allontanamento dal Paese di condanna, intervenuto in concomitanza con l’irrogazione della sentenza, costituisce elemento fattuale logicamente idoneo a fondare il giudizio di rischio di sottrazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in sede di convalida di arresto, applicava la custodia cautelare in carcere a un soggetto colpito da mandato di arresto europeo a fini esecutivi emesso dall’Autorità giudiziaria della Romania per reati di percosse, atti persecutori, lesioni personali e minacce, per i quali era stata inflitta una condanna a due anni e otto mesi di reclusione. La misura veniva disposta sul rilievo di un elevato rischio di sottrazione alla consegna.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 9, comma 4, legge n. 69/2005 per motivazione apparente e travisamento degli atti, contestando che il pericolo fosse stato ancorato alle ragioni dell’allontanamento dalla Romania. Con il secondo motivo deduceva violazione degli articoli 9, commi 4 e 5, della medesima legge per omessa motivazione sull’inadeguatezza di misure non custodiali, pur avendo offerto un domicilio ritenuto idoneo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha premesso che la valutazione delle esigenze cautelari nell’ambito di una procedura passiva di consegna risponde a finalità diverse rispetto alla giustizia interna. L’art. 9, comma 4, legge n. 69/2005 mira a garantire che la persona non si sottragga alla consegna, poiché lo Stato italiano ha assunto l’impegno internazionale di consegnare i soggetti ricercati da altri Stati membri e presenti sul proprio territorio. La disponibilità fisica della persona costituisce il presupposto indefettibile della decisione, la cui carenza priverebbe il procedimento del suo oggetto tipico, ossia la traditio in vinculis.

La Corte ha richiamato il principio per cui non sono automaticamente trasferibili al settore della consegna i canoni elaborati per le misure cautelari interne fondate sul pericolo di fuga: i requisiti di concretezza e attualità e i criteri di scelta della misura vanno scrutinati alla luce delle peculiarità del procedimento di consegna, richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 1317 del 2023 e di Sez. 6, n. 34525 del 2023.

La Corte ha quindi ritenuto ragionevole la valorizzazione dell’ingiustificato allontanamento dal territorio romeno in concomitanza con la condanna, quale dato fattuale dal quale inferire il rischio di futura sottrazione. Ha rilevato che le dichiarazioni rese in sede di convalida confermavano la scelta di allontanarsi dopo l’appello per riparare in Italia, dove risiede la madre, così da sottrarsi alle conseguenze di una condanna ritenuta ingiusta.

L’apprezzamento è stato giudicato logicamente argomentato e immune da vizi deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla Cancelleria degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 94 c.p.p.

Tutte le 375 sentenze sull'art. 94 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *