Ricorso del PM contro il riesame inammissibile per diversa valutazione intercettazioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 9044 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali è soggetto al termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, termine che decorre dalla conoscenza integrale dell’atto, comprensivo della motivazione. Il ricorso per vizio di motivazione avverso la decisione del riesame che escluda la gravità indiziaria è inammissibile quando, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela. L’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche se criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è possibile prospettare una lettura alternativa solo in caso di travisamento della prova, ovvero quando il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Milano aveva annullato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione a delinquere dedita alle frodi carosello nel settore dell’IVA intracomunitaria. Il giudice della cautela aveva escluso la gravità indiziaria in ordine al ruolo di amministratore di fatto di una ditta individuale utilizzata come società cartiera, ritenendo le conversazioni intercettate generiche e non univocamente interpretabili.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato, lamentando un vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e illogicità in punto di gravità indiziaria. Il ricorrente deduceva l’omessa considerazione di numerose risultanze investigative e proponeva una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, diversa da quella accolta dal tribunale del riesame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa dell’indagato. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, in applicazione dell’art. 311 cod. proc. pen., osservando che il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, da intendersi come atto comprensivo non solo del dispositivo ma anche della motivazione, poiché solo la conoscenza dell’apparato argomentativo consente alla parte di costruire l’atto di impugnazione secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il controllo sulla motivazione del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza possibilità di procedere a una ricostruzione dei fatti o a una diversa valutazione dell’attendibilità delle fonti e della rilevanza dei dati investigativi.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso in parte generico e in parte non consentito. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla omessa valutazione di talune conversazioni e del verbale di interrogatorio, poiché tali elementi attingevano profili per i quali il tribunale aveva invece riconosciuto la gravità indiziaria. Ha altresì escluso rilevanza alle ordinanze del riesame relative ai coindagati, non costituendo fonti di prova, e ai precedenti penali dell’indagato.
Ha infine giudicato non consentita la doglianza che, pur denunciando formalmente il vizio di motivazione, proponeva una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. Il tribunale del riesame aveva fornito un apparato argomentativo non manifestamente illogico, evidenziando la genericità delle conversazioni, l’assenza di contatti dell’indagato con altri sodali e la non riferibilità della gestione della società all’epoca dei reati fine. La Corte ha concluso che la diversa lettura delle intercettazioni proposta dal ricorrente non era sindacabile in sede di legittimità, non essendo stata denunciata alcuna difformità decisiva e incontestabile rispetto al contenuto reale delle prove.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.