Furto per indigenza escluso da stato di necessità (Cass. pen. Sez. 7 n. 11083 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso la condotta penalmente illecita. Ne consegue che la situazione di indigenza non è di per sé idonea a integrare l’esimente, per difetto dei requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze di chi versa in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. L’esimente non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato per i reati di furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624, 625, numeri 2 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. Con il primo, lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen., adducendo che il reato era stato commesso per fronteggiare il proprio stato di indigenza economica. Con i restanti motivi, deduceva invece violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte ha ribadito che una situazione di indigenza non può, di per sé, giustificare il ricorso alla scriminante dello stato di necessità, poiché difettano gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo. A sostegno di tale conclusione, il giudice di legittimità ha evidenziato come alle esigenze delle persone che versano in tale stato sia possibile provvedere attraverso gli istituti di assistenza sociale, citando i precedenti di Sez. 5, n. 3967 del 2016 e Sez. 3, n. 35590 del 2016, con specifico riguardo al furto di energia elettrica, nonché la pronuncia Sez. 5, n. 994 del 2018.

Quanto ai restanti motivi, la Corte ne ha dichiarato l’indeducibilità, in quanto si risolvevano nella pedissequa reiterazione di censure già presentate in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. I giudici di legittimità hanno osservato la genericità delle allegazioni difensive riguardo all’unitario programma criminoso, tenuto conto della significativa distanza temporale, e la correttezza della prognosi negativa formulata in considerazione dei precedenti a carico dell’imputato.

La Corte ha infine riconosciuto la piena legittimità dell’esercizio della discrezionalità nel giudizio di bilanciamento, del quale il giudice territoriale aveva dato conto indicando i relativi criteri. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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