Querela del dipendente per truffa e remissione con rinvio della pena (Cass. pen. Sez. 2 n. 18155 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È valida la querela proposta dal dipendente dell’esercizio commerciale che abbia personalmente gestito la transazione nell’ambito della quale si è realizzata la truffa, ancorché non sia il titolare dell’impresa. La legittimazione attiva si radica sull’interesse concreto e immediato alla repressione del fatto, proprio di chi, per le mansioni svolte, entra in diretto contatto con l’autore del reato. La remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, estingue il reato ai sensi dell’art. 158 cod. pen., salvo che ricorrano i presupposti per una pronuncia liberatoria nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. In caso di declaratoria di estinzione di uno dei reati continuati, il giudice di rinvio deve rideterminare il trattamento sanzionatorio per i reati residui.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia aveva condannato l’imputato per truffa continuata (art. 640 cod. pen.) in danno di più persone offese, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano. Avverso la decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità della querela per il reato commesso in danno di una tabaccheria, proposta dalla figlia della titolare, e non dalla titolare stessa; con un secondo motivo, deduceva la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla congruità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di truffa per cui era stata già depositata, il 13 aprile 2026, la remissione della querela con contestuale accettazione da parte dell’imputato. Non ricorrendo i presupposti per una pronuncia liberatoria ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato estinto il reato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 1).

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, dando continuità all’orientamento di legittimità per cui la legittimazione alla querela per la truffa commessa all’interno di esercizi commerciali non spetta solo al titolare, ma anche al dipendente che abbia direttamente gestito la transazione (Sez. 2, n. 37012 del 2016, Rv. 267914-01; Sez. 2, n. 50725 del 2016, Rv. 268382-01; Sez. 5, n. 11478 del 2023). Tale soggetto è portatore di un interesse immediato e concreto alla repressione del fatto, che radica la titolarità del diritto di querela. Nel caso di specie, la querela era stata proposta dalla figlia della titolare, la quale aveva personalmente curato la transazione commerciale oggetto di frode: la querela era, quindi, valida.

Il secondo motivo è stato, invece, dichiarato generico e aspecifico: il ricorrente non aveva indicato gli specifici elementi di fatto o le ragioni di diritto poste a fondamento della doglianza, né si era confrontato con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così violando l’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Dichiarata l’inammissibilità del ricorso per il reato di cui al capo 3) e l’estinzione per il reato di cui al capo 1), la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, da effettuarsi alla luce del residuo quadro sanzionatorio, ex artt. 132 e 133 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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