La mancata motivazione sulla durata delle pene accessorie impone l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 18656 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la sentenza che condanni l’imputato deve sempre motivare specificamente in ordine alla durata delle pene accessorie; un eventuale motivo di appello su tale punto non può essere ignorato dal giudice di secondo grado, nemmeno attraverso un argomento implicito. La mancanza assoluta di motivazione sulla durata delle pene accessorie determina l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, anche quando gli altri motivi di ricorso siano rigettati. Resta fermo che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché la valutazione sia specifica, puntuale e concreta in ordine alla prognosi di recupero sociale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Noia, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 4, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in qualità di legale rappresentante di una società, per aver presentato una dichiarazione integrativa infedele. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, nonché la carenza motivazionale in punto di misura della pena e di durata delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettando la prima censura in quanto inammissibile e infondata. In particolare, con riguardo al profilo oggettivo del reato, ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e non censurabile, avendo i giudici di merito correttamente escluso che le incongruenze della dichiarazione fossero riferibili a mere questioni di classificazione, emergendo invece l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’indicazione di elementi passivi fittizi. La tesi dell’erronea classificazione, di cui all’art. 4, comma 1-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, è stata considerata di puro merito e genericamente dedotta.

In ordine al profilo soggettivo, la Corte ha escluso ogni vizio di motivazione. Ha richiamato il principio di legittimità, già affermato dalle Sez. 3, n. 9417 del 14/1/2020, Quattri, Rv. 278421 e Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208, per cui l’affidamento a un professionista non esonera il contribuente dalla responsabilità penale, essendo il relativo dovere personale e indelegabile. Ha ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata abbia congruamente motivato in punto di dolo specifico, valorizzando le modalità fraudolente delle operazioni e la rilevante misura dell’imposta evasa.

La Corte ha poi respinto il motivo relativo alle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., richiamando il principio per cui il giudice può negarle facendo riferimento ai precedenti penali, se la valutazione è specifica e motivata. Ha infine dichiarato immune da censure la motivazione sulla misura della pena, ritenuta congrua e al di sotto della media edittale.

L’ultimo motivo di ricorso è stato, invece, accolto. La Corte ha osservato che, nonostante l’esplicito motivo di appello, la sentenza impugnata non conteneva alcuna argomentazione, neppure implicita, in ordine alla durata delle pene accessorie. Tale carenza motivazionale, non potendo essere colmata dal giudice di legittimità, ha comportato l’annullamento con rinvio su questo specifico punto, con rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 20-bis c.p.

Tutte le 297 sentenze sull'art. 20-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *