Continuazione esecutiva e obbligo di scorporo dei reati satellite (Cass. pen. Sez. I n. 25045 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in executivis ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione, ove debba rideterminare la pena tra condanne ciascuna relativa a più violazioni già unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., deve anzitutto scorporare tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, individuare la violazione più grave e assumere come pena-base quella per essa inflitta, prescindendo dagli aumenti per i reati satellite. Su tale base deve determinare ex novo autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti con il reato posto a base del nuovo computo, senza superare la misura fissata in sede di cognizione. Qualora il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, l’aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di un terzo di cui all’art. 442 cod. proc. pen., che il giudice deve dichiarare di aver applicato. Il giudice è inoltre tenuto a motivare l’entità dei singoli aumenti, in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta dal condannato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con più sentenze e rideterminando la pena complessiva in anni nove, mesi dieci di reclusione ed euro 2.166 di multa.
Il giudice ha assunto come reato più grave il furto in abitazione accertato con una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, per il quale era stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. A tale pena-base ha aggiunto gli aumenti per i reati satellite di due distinte sentenze, sommando “in blocco” l’esito di una precedente ordinanza esecutiva. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte premette che, in forza dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare la continuazione tra più sentenze irrevocabili e rideterminare le pene secondo i criteri della norma. La giurisprudenza di legittimità richiamata impone, in particolare, di assumere come pena-base quella inflitta in cognizione per la violazione più grave, prescindendo dagli aumenti per i reati satellite, che vanno determinati ex novo dal giudice dell’esecuzione.
Il primo vizio rilevato è radicale: il provvedimento impugnato non ha operato il necessario scorporo integrale dei reati componenti il medesimo disegno criminoso, limitandosi a sommare l’intero esito della precedente ordinanza esecutiva al calcolo effettuato per gli altri reati. La Corte censura la somma “in blocco”, che impedisce di verificare gli autonomi aumenti applicati a ciascun reato satellite.
Il secondo vizio attiene alla mancata applicazione della riduzione premiale di un terzo: il Tribunale l’ha riconosciuta unicamente per i reati di una delle sentenze, omettendola per i reati satellite che pure erano stati giudicati con rito abbreviato. La Corte ribadisce che, in tema di continuazione esecutiva, l’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione di cui all’art. 442 cod. proc. pen. e che il giudice deve specificare di averne tenuto conto, trattandosi di riduzione aritmeticamente predeterminata e non bisognevole di motivazione sul quantum.
Il terzo vizio riguarda l’omessa motivazione dei singoli aumenti. Il giudice dell’esecuzione, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., deve motivare non solo l’individuazione della pena-base, ma anche l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, non essendo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Accertati i tre vizi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione collegiale, affinché, libero nell’esito, si conformi ai principi di diritto indicati.
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Nota della Redazione
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