Bancarotta distrattiva e sindaci, dolo eventuale va provato con indizi concreti (Cass. pen. Sez. V n. 21977 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati fallimentari, il concorso dei componenti del collegio sindacale nel fatto distrattivo degli amministratori non può desumersi dalla sola posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di controllo. È necessario accertare elementi di adeguato spessore indiziario, sintomatici della partecipazione causale del sindaco all’attività gestoria. Il nesso eziologico va valutato secondo la tipicità concorsuale dell’omissione: non occorre dimostrare che il comportamento doveroso avrebbe impedito con certezza il reato, ma che l’attivazione del collegio avrebbe potuto orientare diversamente gli amministratori. Sul piano soggettivo, l’inerzia assume rilievo solo se il mancato esercizio dei poteri di vigilanza fuoriesce dalla dimensione colposa e integra il dolo eventuale, con previsione effettiva dell’evento e consapevole accettazione del rischio di contribuire a cagionarlo. La motivazione che si assesti sull’autoevidenza della natura depauperatrice dell’operazione è carente e va annullata.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Udine, aveva condannato, tra gli altri, gli amministratori, il direttore generale e i componenti del collegio sindacale di una cooperativa ammessa al concordato preventivo per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla società controllata. L’addebito riguardava il trasferimento del compimento immobiliare — fabbricati commerciali, un punto vendita e altre unità — a una società neocostituita, interamente partecipata dalla cooperativa, con corrispettivo dilazionato fino a 23 anni e sostanzialmente regolato per compensazione con i canoni di locazione.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e le parti civili. I sindaci contestavano in particolare la configurazione della responsabilità per il difetto di prove sull’elemento soggettivo e sulla incidenza causale della loro inerzia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la natura oggettiva dell’operazione, respingendo la tesi della sua neutralità. L’argomento difensivo secondo cui gli immobili sarebbero rimasti indirettamente nella disponibilità della cooperativa tramite il controllo totalitario della new.co non è sufficiente: occorrerebbe dimostrare che la partecipazione avesse valore corrispondente a quello dei beni e che i creditori non subissero pregiudizio dalla sostituzione della garanzia. Il trasferimento a una società con autonomia patrimoniale, ancorché controllata, non è equipollente al mantenimento della proprietà.

La Corte richiama i vantaggi compensativi di cui all’art. 2634, comma terzo, cod. civ., che per escludere la natura distrattiva devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità. Nella specie, la controllata era priva di autonomia finanziaria e destinata a vita breve. La ricostruzione della zona di rischio penale, in prossimità dell’insolvenza, resiste alle censure, poiché la giurisprudenza richiede criteri ex ante di concreta idoneità lesiva e le doglianze difensive ripropongono una lettura alternativa del fatto.

Sull’elemento soggettivo dei sindaci, invece, il ricorso è fondato. La Corte ribadisce che la responsabilità concorsuale non può derivare dal solo status: il controllo sindacale deve estendersi al merito delle scelte gestionali, ma la partecipazione dolosa va provata con elementi sintomatici. Il nesso causale si apprezza nel senso che l’attivazione del collegio avrebbe potuto indurre scelte diverse. La decisione di merito si è però fermata sull’autoevidenza della natura depauperatrice dell’operazione, senza chiarire su quali basi la condotta omissiva della vigilanza degradi dal piano colposo a quello dell’adesione psichica.

La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per una più penetrante delibazione dell’elemento psicologico; i ricorsi di un imputato e delle parti civili sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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