Riesame, onere di motivare sul tempo silente e pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. IV n. 26050 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. non è superata dal mero decorso del tempo dalla condotta. Il giudice che intenda valorizzare il c.d. tempo silente deve verificare in concreto la mancanza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, alla luce delle modalità del fatto e delle circostanze che lo connotano. La presunzione non esonera dall’esame delle concrete modalità della condotta, che restano elementi imprescindibili della prognosi di recidiva. L’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, vieta di desumere il pericolo di fuga e di recidiva dalla sola gravità del titolo di reato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Brescia, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, contestati nell’ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico internazionale.

Il Collegio ha confermato i gravi indizi, ma ha escluso la qualifica di organizzatore, riconoscendo all’indagato il ruolo di mero partecipe. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto cessato il pericolo di recidiva, valorizzando il tempo trascorso dai reati fine, risalenti al 2022, l’assenza di elementi sulla protrazione di condotte illecite e l’unico precedente specifico risalente al 2003. Ha escluso anche il pericolo di fuga. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il motivo relativo all’esclusione della qualifica di organizzatore, per difetto di interesse. Richiama il principio, elaborato con riferimento all’indagato, secondo cui la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare, sicché l’esclusione della qualifica apicale non produce conseguenze favorevoli (Sez. VI n. 948 del 18/12/2025, dep. 2026, Barbaro; Sez. III n. 31633 del 15/03/2019, Irabor). Il Collegio ritiene che il principio valga, in senso speculare, anche per il ricorso del pubblico ministero: la rivalutazione della qualifica apicale non incide sul regime cautelare applicabile, salva la valutazione delle circostanze di fatto attinenti all’esigenza di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Nel merito delle esigenze cautelari, la Corte rileva due letture giurisprudenziali non sovrapponibili. Secondo la prima, la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen., e comporta la sussistenza, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, dei caratteri di attualità e concretezza della pericolosità (Sez. II n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026, Papaleo; Sez. IV n. 29237 dell’11/06/2025, Licandro; Sez. II n. 6592 del 25/01/2022, Ferri). Secondo la lettura parzialmente diversa, il fattore temporale deve essere oggetto di espressa considerazione alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata, quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche (Sez. III n. 37345 del 09/07/2025, C.; Sez. VI n. 31587 del 30/05/2023, Gargano; Sez. VI n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava).

Il Tribunale ha aderito a questa seconda lettura, ma la censura sulla carenza motivazionale è fondata. La valutazione sul pericolo di recidiva ha omesso di considerare le concrete modalità dei fatti. L’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo dalla sola gravità del titolo di reato, ma non osta alla considerazione della concreta condotta e delle circostanze che la connotano, elementi imprescindibili della prognosi di ricaduta (Sez. V n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin; Sez. I n. 37839 del 02/03/2016, Biondo).

Nel caso esaminato i reati fine riguardavano l’importazione di ingenti quantitativi di eroina, posti alla base dell’aggravante dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e idonei a denotare un inserimento in un commercio su scala internazionale. Il tempo trascorso non ha connotazione remota tale da incidere in modo univoco sulla valutazione. La motivazione è carente anche sul carattere effettivamente silente del tempo: dagli atti sull’esecuzione della misura risultava che l’indagato si spostava dalla Giordania verso il Kosovo passando per la Turchia, luogo di approvvigionamento dello stupefacente. Ciò incide anche sul pericolo di fuga, poiché la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda tutte le esigenze dell’art. 274 cod. proc. pen. (Sez. III n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco).

L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia, per nuova valutazione del profilo cautelare alla luce delle direttive indicate.

Nota della Redazione

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