Continuazione e potere del giudice d’appello nella rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. V n. 26634 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il giudice di appello investito dell’impugnazione del pubblico ministero sull’applicazione dell’art. 81 cod. pen. non può procedere a una nuova e autonoma costruzione del trattamento sanzionatorio, ma deve verificare l’effettiva portata dell’errore devoluto e le sue conseguenze sulla commisurazione della pena. Egli è tenuto a individuare il reato più grave, a determinare la relativa pena-base e a quantificare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite, con motivazione che consenta il controllo sulla proporzionalità del trattamento, sul rispetto dei limiti di legge e sull’esclusione di un surrettizio cumulo materiale. La rideterminazione complessiva della pena non correlata con motivazione puntuale alle censure proposte viola il principio devolutivo di cui all’art. 597 cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, aveva rideterminato la pena inflitta a tre imputati per i reati di furto aggravato, falsità materiale e sostituzione di persona. Il Tribunale aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quel giudizio e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Genova. Il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di primo grado, denunciando la violazione dell’art. 81 cod. pen. e l’illogicità della motivazione in ordine all’individuazione del reato più grave.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione e l’omessa considerazione delle diverse posizioni soggettive quanto alla recidiva; sotto altro profilo ha eccepito la violazione del principio devolutivo e l’inammissibilità dell’appello. Gli altri due hanno censurato il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi convergenti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il nodo centrale riguarda il metodo seguito dal giudice di secondo grado nell’applicare la disciplina della continuazione tra i reati del procedimento e quelli già giudicati in via definitiva.

Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di petitum, la Corte l’ha respinta. L’impugnazione del pubblico ministero denunciava la contraddittorietà della motivazione e la scorretta individuazione del reato più grave ed era idonea a devolvere al giudice d’appello il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 81 cod. pen.

Diverso è il profilo dei limiti del potere decisorio. La Corte territoriale, muovendo dal rilievo della contraddittorietà della motivazione, ha proceduto a una nuova determinazione della pena, più gravosa, ricostruendo ex novo l’intero trattamento sanzionatorio senza chiarire il rapporto tra la pena già inflitta per i fatti definitivi e gli aumenti per i reati del presente procedimento.

La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui il giudice deve individuare il reato più grave, determinarne la pena-base e quantificare distintamente gli aumenti per i reati-satellite, con onere motivazionale modulabile ma idoneo a consentire il controllo. Nel caso di specie manca l’indicazione degli elementi dell’art. 133 cod. pen. e la spiegazione della misura degli aumenti. Il trattamento è stato inoltre definito in termini omogenei per tutti gli imputati, nonostante la diversa posizione di due di essi, destinatari di recidiva reiterata.

Ne consegue la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.: non perché fosse precluso l’intervento sul trattamento sanzionatorio, ma perché l’intervento effettuato ha oltrepassato i limiti della cognizione devoluta, sostituendo alla verifica richiesta una nuova costruzione della pena non sorretta da adeguata motivazione e sfavorevole agli imputati. Assorbita la censura sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

Nota della Redazione

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