Colpa grave del medico di guardia e nuovo tetto del doppio limite (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 64 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tipizzazione restrittiva della colpa grave introdotta dall’art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, va interpretata in senso costituzionalmente orientato e non si estende alle condotte materiali del dipendente pubblico. La nuova formulazione, riferita alle attività provvedimentali e procedimentali, mal si attaglia al comportamento del medico, da valutare secondo criteri elastici di diligenza, prudenza e perizia e alla stregua dei parametri scientifici. Al danno accertato si applica la riduzione obbligatoria del cd. doppio tetto, fissata al 30 per cento del danno e comunque non oltre il duplum della retribuzione lorda percepita all’inizio della condotta dannosa. Tale criterio prevale, per ragionevolezza, sul più elevato limite del triplo della retribuzione previsto dall’art. 9, legge n. 24 del 2017 per i medici pubblici.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due medici di un’azienda ospedaliera per il danno patito dalla struttura, pari alla franchigia di 100.000 euro rimborsata all’assicuratore. La somma era stata liquidata in via transattiva ai genitori di una neonata nata con grave sofferenza fetale e danno neurologico permanente, ascritto all’assistenza prestata durante il travaglio. La contestazione è stata ripartita al 70 per cento in capo al medico di seconda guardia e al 30 per cento in capo alla collega di prima guardia.

La sola medico di prima guardia ha chiesto il rito abbreviato, ammesso dal Collegio con il parere positivo della Procura e definito con separata sentenza. Il giudizio è proseguito nei confronti del medico di seconda guardia, che ha eccepito la tardività della propria chiamata, l’inutilizzabilità dei tracciati cardiotocografici in fotocopia e l’eccessività della quota contestata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di utilizzabilità dei tracciati cardiotocografici in mera fotocopia, allegati alla cartella clinica. Secondo pacifica giurisprudenza, le attestazioni contenute in una cartella clinica redatta da struttura pubblica hanno natura di certificazione amministrativa, restando non coperte da fede privilegiata le valutazioni e le diagnosi. Sul disconoscimento della copia, ex art. 2719 cod. civ., la contestazione deve rivestire caratteri di specificità e determinatezza: quella generica o meramente ipotetica non produce l’inutilizzabilità del documento.

Nel caso concreto la difesa ha prospettato solo in chiave dubitativa una possibile non conformità all’originale, senza un’inequivoca negazione. La riferibilità dei tracciati alla partoriente è attestata dalla corrispondenza tra annotazioni e diari clinici orari. I documenti sono pertanto utilizzabili e correttamente valutati in perizia.

Sul merito, la Corte condivide le conclusioni dell’Ufficio medico legale: il travaglio era a esito distocico, il tracciato è divenuto francamente patologico a partire dalle ore 21:10-21:40, la chiamata delle 21:27 è riferibile al medico di seconda guardia e il parto cesareo doveva essere espletato almeno dalle ore 21:20, con tre ore di anticipo. La condotta attendista integra colpa grave per imperizia e negligenza.

La Corte esclude che la nuova tipizzazione della colpa grave incida sulla fattispecie, trattandosi di condotta materiale e non provvedimentale, e privilegia una lettura costituzionalmente orientata per evitare conflitti con gli artt. 3 e 24 Cost., richiamando altra ordinanza di rimessione di diversa Sezione. Quanto al quantum, il doppio tetto impone la riduzione dell’addebito al 30 per cento del danno, senza superare il duplum della retribuzione, prevalendo sul limite del triplo della legge Gelli. Il concorso dell’amministrazione ex art. 1, comma 1-bis conduce alla condanna finale di 15.000 euro, oltre interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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