Violenza sessuale sul lavoro: basta la mancanza del consenso (Cass. pen. Sez. III n. 29595 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale, ai fini della consumazione del reato è richiesta la mera mancanza del consenso, requisito esplicito della fattispecie, e non la manifestazione del dissenso della persona offesa. Il consenso deve riguardare la specifica persona che compie l’atto e deve protrarsi per tutta la durata degli atti sessuali, sicché la sua revoca o assenza in qualsiasi momento esclude la liceità della condotta. Nei rapporti caratterizzati da una posizione di potere, come quello tra datore di lavoro e dipendente, il giudice deve valutare il consenso con particolare cautela. La deposizione della persona offesa nei reati sessuali costituisce prova piena, ma va vagliata con rigore più penetrante rispetto a ogni altro testimone, specie in presenza di costituzione di parte civile. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi, richiedendo elementi di segno positivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso il 28 febbraio 2025 nei confronti di un imputato, titolare dell’azienda presso cui la persona offesa lavorava a decorrere dal gennaio 2017. Questi era stato ritenuto responsabile di aver costretto la vittima, in plurime occasioni e con condotta violenta, a subire atti sessuali, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità o relazioni d’ufficio.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, lamentando l’assenza di condotte violente o minatorie, l’errore sul consenso, vizi di motivazione sulla valutazione probatoria e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo anzitutto che ai fini del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. è richiesta la mera mancanza del consenso, non la sua manifestazione. Il consenso deve riguardare la specifica persona che compie l’atto e protrarsi per tutta la durata degli atti.

I giudici di merito avevano valorizzato la posizione di potere dell’uomo e i molteplici momenti in cui la donna aveva espresso il dissenso, coprendosi le zone erogene e allontanandosi. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

Sul compendio probatorio, la Corte ha richiamato il regime della doppia conforme: in caso di conferma della condanna in appello, il vizio di motivazione censurabile è solo quello che discende dalla pretermissione di temi probatori decisivi o dal loro manifesto travisamento. La deposizione della persona offesa è prova piena, ma va valutata con particolare rigore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012. La credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ricordando che esse non costituiscono un diritto ma richiedono elementi di segno positivo; il rispetto delle prescrizioni cautelari e il pagamento della provvisionale sono atti dovuti. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità, secondo Sezioni Unite n. 12778 del 2020.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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