Nullità della notifica dell’invito a dedurre rilevabile solo su eccezione di parte (Corte dei Conti Sez. I App. n. 182 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la nullità della notificazione dell’invito a dedurre, atto preprocessuale prodromico all’azione risarcitoria, è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, e non d’ufficio dal giudice. L’art. 67 c.g.c. configura l’invito quale condizione di ammissibilità della domanda posta a tutela di un interesse del solo convenuto; ne deriva che l’omessa o irrituale notificazione può essere opposta unicamente dal destinatario, nel termine decadenziale di cui all’art. 90 c.g.c., senza che il giudice possa dichiarare d’ufficio l’inammissibilità della citazione. Restano invece soggetti a scrutinio officioso i vizi della notificazione dell’atto introduttivo, ai sensi degli artt. 91, co. 3, e 93, co. 1, c.g.c., secondo il regime di rilevabilità dettato dagli artt. 44 e 45 c.g.c., che riflettono il principio dell’art. 156 c.p.c..
Il Fatto
Un articolo di stampa segnala l’assenza dal servizio di un dipendente civile dell’amministrazione, già condannato in sede penale per false attestazioni ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, con successiva assoluzione in appello per particolare tenuità dell’offesa. La Procura regionale contabile apre un fascicolo istruttorio e contesta al medesimo due voci di danno: un pregiudizio patrimoniale diretto e un danno da lesione dell’immagine, quantificato in via equitativa.
L’invito a dedurre, non notificato al domicilio dichiarato, viene depositato presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Il giudice di prime cure dichiara inammissibile la domanda per la nullità di quella notifica, ravvisando l’assenza dei presupposti dell’irreperibilità assoluta e rilevando il vizio d’ufficio. La Procura regionale appella.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio verifica la ritualità delle notifiche dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza, dovendo controllare d’ufficio la regolarità della citazione in caso di mancata costituzione dell’appellato. Le notifiche risultano eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito, affissione e spedizione della raccomandata informativa: la fattispecie si perfeziona decorsi dieci giorni, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. Il Collegio dichiara pertanto la contumacia dell’appellato.
Nel merito, il motivo centrale è fondato. Il giudice territoriale ha rilevato d’ufficio la nullità della notifica dell’invito a dedurre, ma nell’ordinamento contabile non esistono disposizioni che gli attribuiscano tale facoltà. Gli artt. 44 e 45 c.g.c. pongono il principio per cui la nullità non può essere pronunciata senza istanza di parte se la legge non dispone che sia dichiarata d’ufficio, e soltanto la parte nel cui interesse è stabilito il requisito può opporla, nella prima difesa successiva.
La Corte distingue nettamente i due piani. I vizi della notificazione dell’atto introduttivo sono scrutinabili d’ufficio, come confermano gli artt. 91, co. 3, e 93, co. 1, c.g.c., che impongono al collegio di rinnovare la notifica nulla. Diversa è la sorte dell’invito a dedurre: le Sezioni riunite, con orientamento pienamente recepito dal codice, lo qualificano condizione di ammissibilità della domanda risarcitoria, la cui omissione o irritualità è eccepibile dal solo convenuto interessato e non dichiarabile d’ufficio, con la conseguenza che la citazione è inammissibile ma l’azione resta riproponibile dopo la rimozione del vizio.
Il giudice di prime cure, quindi, ha omesso i poteri officiosi relativi alla notifica della citazione e ha erroneamente rilevato d’ufficio un vizio dell’invito, in violazione dei principi dell’art. 156 c.p.c. L’appello è accolto sul primo motivo, assorbiti i restanti; la sentenza è annullata con rinvio al giudice territoriale in diversa composizione per la prosecuzione nel merito e la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità