Ammenda sostitutiva dell’arresto: l’impugnazione resta l’appello (Cass. pen. Sez. IV n. 570 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna alla pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva breve restano impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione. L’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda. Le modifiche introdotte dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 non hanno inciso su tale assetto, avendo riguardato la sola inappellabilità delle sentenze che dispongono i lavori di pubblica utilità. Permane il profilo di illegittimità costituzionale del sacrificio del secondo grado di giudizio, data la possibilità di revoca e conversione della pena pecuniaria sostitutiva in sanzione incidente sulla libertà personale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna aveva riconosciuto il ricorrente responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, condannandolo alla pena convertita ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/1981, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
Proposto appello, la Corte di appello di Bologna lo ha dichiarato inammissibile e, riqualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, ha rimesso gli atti alla Suprema Corte. Il giudice di appello riteneva che, dopo la Riforma Cartabia, l’espressione “reati per i quali è stata applicata la pena dell’ammenda” dovesse comprendere anche i casi in cui l’ammenda sia stata riconosciuta come pena sostitutiva delle pene detentive brevi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente l’irritualità del provvedimento con cui la Corte di appello ha dichiarato improponibile l’appello, contestualmente riqualificandolo come ricorso per cassazione. La questione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e la sua lettura dopo la novella.
Va ribadita la costante giurisprudenza di legittimità che, già prima delle modifiche, riconosceva l’appello avverso la sentenza di condanna per contravvenzione punita con l’ammenda inflitta come sanzione sostitutiva dell’arresto. Si richiamano, tra le altre, Sez. III n. 14738 del 11.02.2016, Sez. IV n. 45751 del 08.11.2012 e Sez. I n. 10735 del 05.03.2009. Il principio si fonda su Sez. Un. n. 7902 del 03.02.1995.
Secondo la Corte le modifiche dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 non hanno determinato il venir meno di quelle ragioni. La novità sopravvenuta ha riguardato esclusivamente la ritenuta inappellabilità delle sentenze di primo grado con cui sia disposta la sanzione dei lavori di pubblica utilità, introdotta dall’art. 20-bis cod. pen. in sostituzione della pena detentiva. Tale previsione è estranea all’ipotesi in esame, dove a fronte di pene congiunte la pena detentiva dell’arresto è stata sostituita con quella dell’ammenda.
La Corte osserva inoltre che la stessa legge ha introdotto, all’art. 71 legge n. 689/1981, la previsione per cui il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà o nella detenzione domiciliare. Permane dunque il profilo, individuato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il sacrificio del secondo grado non sarebbe costituzionalmente legittimo a fronte della possibilità di conversione in una sanzione che incide sulla libertà personale, come ribadito da Sez. IV ord. n. 11375 del 30.01.2024.
Deve pertanto confermarsi l’orientamento sul punto, pur in presenza di un difforme arresto successivo (Sez. III n. 20573 del 13.03.2024). L’ordinanza impugnata è annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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