Pena illegale solo se fuori cornice edittale: no al 114 in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 1026 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pena illegale è soltanto quella che, per specie o per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice, collocandosi così fuori dal sistema sanzionatorio, ovvero quella determinata su una cornice edittale inapplicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., non rende di per sé illegale la pena e non è deducibile in sede esecutiva: si tratta di vizio censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Spetta alla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso inammissibile, rilevare d’ufficio l’illegalità della pena; ma il sindacato del giudice dell’esecuzione resta limitato ai confini edittali della sanzione in concreto irrogata.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Asti del 27 giugno 2016, confermata in appello, il condannato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, come autore diretto del trasporto, della messa in vendita e della cessione di sostanza stupefacente. La sentenza era divenuta definitiva il 14 dicembre 2022, con condanna a quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 21.000,00 di multa.
In esito a un giudizio di revisione, la Corte di appello di Milano aveva qualificato il fatto come commesso a titolo di concorso di persone. Il condannato ha quindi proposto istanza al giudice dell’esecuzione, chiedendo l’applicazione dell’art. 114 cod. pen. e la revoca della pena divenuta illegale. Il Tribunale di Asti ha rigettato la richiesta, ritenendo che la pena irrogata fosse contenuta in limiti ragionevoli e che non ricorresse alcuna ipotesi di illegalità. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte affronta anzitutto il tema dell’illegalità della pena e della sua rilevabilità in sede esecutiva, ricostruendo i confini del sindacato del giudice dell’esecuzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 38809 del 31.03.2022, secondo cui spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata da una sanzione originariamente contraria all’assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale, potere esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile.
La pena è illegale, chiariscono le Sezioni Unite n. 40986 del 19.07.2018 e n. 33040 del 26.02.2015, solo quando, per specie o quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, ovvero quando sia stata determinata su una cornice edittale inapplicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività. Quanto alle circostanze del reato, averle riconosciute o negate in esecuzione può integrare pena illegale solo ove quella in concreto irrogata, per specie e quantità, fuoriesca dai limiti edittali del reato contestato.
La Corte ribadisce che la pena è illegale solo se non prevista dall’ordinamento o eccedente il limite legale, non quando risulti errato il calcolo seguito per determinarla, salvo l’errore macroscopico: si tratta di vizio censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. I n. 38712 del 23.01.2013). Nello stesso senso si pongono Sez. II n. 10208 del 16.02.2024 e le Sezioni Unite n. 877 del 14.07.2022.
Nel caso concreto la pena irrogata in sede di cognizione, per specie e quantità, rientra nei limiti edittali previsti per il reato contestato. Il mancato riconoscimento dell’art. 114 cod. pen. non discende automaticamente dall’accertato concorso e, ad ogni modo, avrebbe potuto essere richiesto in sede di cognizione. Quanto al secondo motivo, l’ordinanza impugnata ha motivato in modo esauriente, escludendo che il ruolo del condannato fosse di efficacia causale così lieve da risultare trascurabile. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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