Rideterminazione della pena patteggiata dopo dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. pen. Sez. I n. 1719 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando, dopo l’irrevocabilità di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, intervenga una declaratoria di illegittimità costituzionale che incida sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il condannato può chiedere la rideterminazione della pena con l’incidente di esecuzione, poiché il termine per impugnare la sentenza resa con motivazione contestuale è già scaduto al momento del deposito della pronuncia della Corte costituzionale. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a rideterminare la pena in favore del condannato, ma, trattandosi di pena concordata, non può prescindere da una rinegoziazione dell’accordo tra le parti, secondo il procedimento di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ratificato dal giudice stesso, che provvede autonomamente solo in caso di mancato accordo o di pena ritenuta incongrua.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato al Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, istanza di rideterminazione della pena per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen., applicatagli con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. resa con motivazione contestuale. La richiesta si fondava sulla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della medesima norma, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, che aveva esteso all’ipotesi del fatto di lieve entità la diminuzione di pena non eccedente un terzo.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo che la rideterminazione avrebbe dovuto essere richiesta con gli ordinari mezzi di impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 544, comma 1, 585, comma 1, lett. a), 665 e 666 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ha osservato che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. era il ricorso per cassazione, da proporsi, ex artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen., entro quindici giorni dalla pronuncia, trattandosi di sentenza resa con motivazione contestuale. Il termine risultava quindi scaduto prima del deposito e della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, avvenuti rispettivamente il 13 e il 15 maggio 2024.

Ne deriva che il giudice dell’esecuzione aveva errato nel ritenere percorribile la strada dell’impugnazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il procedimento di esecuzione è il mezzo con cui investire il giudice di tutti i vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l’esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo, come evidenziato da Sez. Un. n. 18821 del 24 ottobre 2014, Ercolano.

È principio acquisito quello della cosiddetta “flessibilità” del giudicato. Quando, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e questo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato, secondo quanto affermato da Sez. Un. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto.

La Corte ha inoltre richiamato Sez. I n. 5973 del 04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, secondo cui il condannato può richiedere con incidente di esecuzione l’applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, con valutazione del giudice nei limiti consentiti dalla decisione di merito. Analoga valutazione va effettuata nel caso in esame.

Poiché però viene in rilievo una pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la sua eventuale rideterminazione in sede esecutiva non può prescindere da una rinegoziazione dell’accordo tra le parti, con le modalità di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., ratificato dal giudice dell’esecuzione, che provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 cod. pen. solo in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, come statuito da Sez. Un. n. 37107 del 26/02/2015, Marcon. L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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