Inammissibile il ricorso che censura la persuasività della motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 1959 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non sono deducibili le censure che contestano la persuasività, l’adeguatezza o il rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una diversa comparazione degli elementi probatori: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla mancanza, alla manifesta illogicità e alla contraddittorietà del provvedimento su aspetti essenziali. Il motivo che denunci vizio di motivazione senza indicare gli elementi posti a base della doglianza è generico e non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve tenersi conto ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
Il ricorrente è stato affermato penalmente responsabile, in primo grado, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 217, comma 2, legge fall., con condanna anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia, e l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta, vizio di motivazione sulla bancarotta semplice, mancata concessione della sospensione condizionale della pena e contestazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Non sono deducibili le censure attinenti a vizi diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali idonei a determinare una diversa conclusione del processo.
Restano così escluse le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria dei singoli elementi.
Nel merito, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento osservando che la restituzione delle autovetture è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, con applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità: la motivazione risulta quindi esente dai vizi logici lamentati.
Il secondo motivo è dichiarato generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi posti alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato: l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, cosicché del reato deve tenersi conto ai fini dei presupposti della sospensione condizionale, con richiamo a Sez. II n. 6017 del 09.01.2024 e Sez. III n. 43835 del 29.10.2008. Il quarto motivo è infine dichiarato non deducibile, afferendo al trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione sufficiente e logica. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla è dovuto alla parte civile, per il tardivo deposito della memoria.
Nota della Redazione
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