Interesse al riesame escluso se la riqualificazione non incide sulla misura (Cass. pen. Sez. III n. 2393 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interesse ad impugnare il provvedimento che ha applicato la misura sussiste quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, non quando la sua pretesa si risolva nella mera esattezza teorica della decisione. La riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non integra l’interesse al gravame quando non incide sull’an o sul quomodo della misura e quando i termini di fase previsti dall’art. 304, comma 1, lett. a), n. 1, b), n. 1, b-bis), n. 1, cod. proc. pen. restano invariati nella durata. La qualificazione di lieve entità non può fondarsi sul solo dato ponderale risultante da una ricognizione statistica, ma esige un apprezzamento complessivo degli indici previsti dalla norma. La non occasionalità della condotta non equivale a piccolo spaccio e non vale, di per sé, a recuperare la lieve entità quando debba escludersi il piccolo spaccio.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento con cui il Tribunale di Torre Annunziata gli aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di circa 60 grammi di marijuana, nella cui flagranza era stato arrestato.

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’affermata carenza di interesse alla riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, sostenendo che da essa sarebbe derivata quantomeno l’abbreviazione dei termini di fase o la mancata applicazione della misura. Richiama la giurisprudenza che indica in 108,3 grammi di marijuana il limite oltre il quale la lieve entità non è configurabile e censura la mancata valutazione della natura occasionale della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente non contesta i gravi indizi di colpevolezza né la destinazione alla cessione a terzi della sostanza, ma la sola qualificazione del fatto in termini di lieve entità, esclusa dai giudici del riesame in ragione della quantità e qualità della sostanza, dell’occultamento in luoghi diversi e della detenzione all’interno di un esercizio pubblico, stabile punto di riferimento per un numero indefinito di avventori.

Quanto al dato ponderale, il Collegio richiama Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, che ha indicato in 108,3 grammi il quantitativo di marijuana oltre il quale il fatto non può ritenersi di lieve entità. Osserva però che la qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non può fondarsi sul solo dato quantitativo, essendo necessario un apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo).

Il Collegio precisa che la non occasionalità della condotta non osta di per sé alla lieve entità, potendo questa coesistere con un’attività di spaccio non occasionale (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali). La modifica introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, che ha aumentato la pena edittale massima e previsto un ulteriore aumento quando la condotta assume caratteri di non occasionalità, sembra aver recepito tale principio.

La Corte ribadisce tuttavia che la non occasionalità esclude la lieve entità quando sia manifestazione di un’attività organizzata attraverso cui vengono immesse sul mercato consistenti quantità di stupefacenti. Essa non equivale a piccolo spaccio, che si caratterizza per la complessiva minore portata dell’attività e ricomprende la detenzione di una provvista per la vendita non superiore a dosi conteggiate a decine (Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano). Quando deve escludersi il piccolo spaccio, la natura non occasionale non vale a recuperare la lieve entità.

Quanto all’interesse, i giudici del riesame hanno escluso quello del ricorrente alla diversa qualificazione avuto riguardo al tipo di misura non custodiale applicata. La modifica normativa consente l’applicazione anche della custodia cautelare in carcere, ma la riqualificazione non avrebbe inciso sui termini di fase dell’art. 304 cod. proc. pen., per i quali è previsto lo stesso termine di tre mesi. L’interesse alla diversa qualificazione può essere agito solo con la domanda di declaratoria di inefficacia della misura per scadenza del termine di fase relativo al reato come riqualificato, oppure quando la decisione del riesame sia intervenuta dopo tale scadenza, non quando il termine non è comunque spirato (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2015, Oberto; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna). Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in 3.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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