Efficacia del giudicato penale nel giudizio contabile di responsabilità (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 61 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile di responsabilità per l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato. Ne consegue che al giudice contabile è preclusa ogni diversa ricostruzione della vicenda fattuale che collida con i presupposti, le risultanze e le conclusioni della pronuncia penale, restando inammissibile l’istanza di accertamento istruttorio volta a confutarla. Unico limite all’efficacia vincolante è la coincidenza tra i fatti posti a fondamento della condanna penale e quelli dedotti a titolo di danno erariale. L’istanza di prosecuzione del giudizio, ex art. 107 cod. giust. cont., è tempestiva quando depositata entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dall’effettiva conoscenza della cessazione della causa di sospensione, non dalla sua astratta conoscibilità.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo per indebita percezione di contributi comunitari nel settore agricolo, conseguiti in più annualità. Nelle domande uniche di pagamento l’imprenditore avrebbe indicato una superficie aziendale superiore a quella effettivamente disponibile in quanto titolata, sulla base di un contratto verbale di locazione del cui venir meno la proprietaria del cespite aveva denunziato l’inesistenza.
Il Collegio di prime cure aveva sospeso il processo in attesa della definizione del giudizio civile e di quello penale. Definiti i procedimenti, la Procura ha chiesto la prosecuzione e il giudice contabile ha accertato la responsabilità amministrativa, condannando il convenuto al pagamento della somma quantificata in euro 212.864,73, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’interessato ha proposto appello per l’integrale riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto il motivo preclusivo concernente l’asserita tardività dell’istanza di prosecuzione. Richiamando l’art. 107 cod. giust. cont., il Collegio osserva che il termine perentorio di tre mesi decorre dall’effettiva conoscenza della cessazione della causa di sospensione e non dalla sua astratta conoscibilità. Nel caso concreto l’istanza risulta depositata nel rispetto del termine, decorrente dalla ricezione della nota di trasmissione della sentenza penale munita di attestazione di irrevocabilità. Il motivo è dunque respinto.
Nel merito, la Corte ribadisce che la responsabilità dell’appellante è delineata dalle pronunce del giudice penale, che fanno stato nel giudizio contabile ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen. Tale norma, eccezione al principio di autonomia dei giudizi, non consente di rimettere in discussione i fatti e i comportamenti accertati come criminosi, quanto alla loro componente oggettiva e soggettiva e all’imputabilità. Il vincolo opera anche per la sentenza di condanna pronunciata con rito abbreviato, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
Il Collegio precisa che unico limite all’automatismo è la coincidenza tra i fatti posti a fondamento della condanna penale e quelli oggetto della decisione contabile. Coincidenza che nella specie è evidente nella ricostruzione operata dal giudice penale e recepita dal giudice territoriale. Non è pertanto legittimato alcun accertamento istruttorio volto a una diversa ricostruzione della vicenda.
Quanto alla riqualificazione del fatto dall’originaria imputazione di truffa aggravata a quella di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la Corte rileva che ciò che assume rilievo non è la collocazione della condotta in una fattispecie tipica, bensì l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato. Gli ulteriori profili di impugnazione, vertenti sulla rivalutazione della vicenda, sono considerati assorbiti dal valore preclusivo del giudicato penale.
Infine, sulle censure relative al recupero promosso dall’ente erogante, il Collegio osserva che le iniziative recuperatorie non rivestono alcuna pregiudizialità nel giudizio contabile e possono rilevare unicamente in sede esecutiva. L’appello è integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla refusione delle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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