Pena pecuniaria sostitutiva illegale se la reclusione supera un anno (Cass. pen. Sez. VI n. 3454 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pena pecuniaria sostitutiva disciplinata dall’art. 20-bis cod. pen. può essere applicata dal giudice solo in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a un anno. Il limite quantitativo opera come condizione oggettiva di legittimità della sostituzione e non è disponibile dalle parti: la richiesta concordata ex art. 444 cod. proc. pen. non abilita il giudice a sostituire una pena detentiva eccedente quella cornice. La pena così determinata è illegale, in quanto diversa da quella prevista per legge, ed è censurabile dal Procuratore generale con ricorso per cassazione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per tre delitti contestati. La pena detentiva veniva sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria, determinata in una multa ragguagliata a un importo giornaliero per un numero definito di giorni di reclusione.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugnava la sentenza con un unico motivo, rilevando che la sostituzione era avvenuta oltre i limiti fissati dall’art. 20-bis cod. pen. e dall’art. 53 legge n. 689 del 1981. La questione arrivava così davanti alla Corte di cassazione, con giudizio definito a trattazione scritta.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso. Il Procuratore generale censura infatti l’illegalità della pena in quanto diversa da quella prevista per legge, evenienza che legittima l’impugnazione pur in presenza di un accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio. Il precedente richiamato è Sez. I n. 944 del 2019.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., aveva sostituito la pena detentiva con la pena pecuniaria ragguagliata a un importo giornaliero. L’art. 20-bis cod. pen., all’ultimo comma, consente però al giudice di applicare la pena pecuniaria sostitutiva solo in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a un anno.

Il limite rappresenta una cornice entro cui soltanto la sostituzione è consentita. Poiché la pena detentiva applicata la eccedeva, la sostituzione è avvenuta in violazione della disposizione. Non rileva che le parti avessero concordato quel trattamento: il vincolo normativo prevale sull’accordo e delimita il potere del giudice.

La Corte qualifica quindi la pena come illegale, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite n. 21368 del 2019 e n. 37107 del 2015, nonché il precedente di Sez. VI n. 45903 del 2023. L’esito è l’annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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