Minaccia aggravata per uso di arma: irrilevante l’effettiva intimidazione della vittima (Cass. pen. Sez. VII n. 3668 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di minaccia è reato di pericolo, integrato dalla mera idoneità della condotta ad intimidire, e sussiste anche quando la persona offesa non si sia effettivamente intimidita. La gravità della minaccia deve essere valutata in termini intrinseci, a prescindere dalla reazione della vittima. La minaccia a mano armata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., è tipizzata come grave per il solo fatto che la condotta intimidatoria sia stata consumata utilizzando un’arma, propria o impropria, senza necessità di ulteriori apprezzamenti sull’entità dell’intimidazione. La contestazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 rende il reato procedibile d’ufficio, con irrilevanza della intervenuta remissione della querela.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 14.03.2024, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di minaccia grave in relazione all’art. 339 cod. pen., aggravata ex art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, lamentando in particolare che il giudice del gravame non avrebbe confutato le doglianze in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.
Nel ricorso si contestava altresì un supposto travisamento della prova, per omessa considerazione delle dichiarazioni di un teste e di un certificato del pronto soccorso, nonché la questione della procedibilità d’ufficio e dell’irrilevanza della remissione della querela.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha osservato che la Corte territoriale aveva in realtà ampiamente risposto alle sollecitazioni difensive e che le censure erano manifestamente infondate, con conseguente irrilevanza di eventuali residui vizi di motivazione.
La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell’aggravante contestata, è del tutto irrilevante l’effettiva intimidazione della persona offesa. Il reato di minaccia è reato di pericolo, integrato dalla mera idoneità della condotta ad intimidire, e sussiste anche qualora la vittima non si sia effettivamente intimidita. Il medesimo principio vale per la valutazione della gravità, che deve ritenersi intrinsecamente tale a prescindere dalla reazione della persona offesa.
Il Collegio ha poi evidenziato che oggetto di contestazione era una minaccia a mano armata che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., è tipizzata come grave per il solo fatto che la condotta intimidatoria sia stata consumata utilizzando un’arma, propria o impropria, e dunque a prescindere da ulteriori valutazioni sulla consistenza dell’intimidazione.
Quanto al dedotto travisamento, la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata. Le dichiarazioni del teste riguardavano il significato probatorio e non il significante, avendo il teste confermato che l’imputato aveva afferrato una bottiglia. La circostanza che la bottiglia fosse stata rotta e brandita nei confronti della vittima è stata desunta dalle parole della stessa persona offesa, la cui attendibilità è rimasta incontestata. Il certificato del pronto soccorso è stato ritenuto irrilevante, perché mai è stato contestato che le lesioni fossero state causate con la bottiglia.
Infine, in ordine alla procedibilità d’ufficio e alla remissione della querela, la Corte ha ricordato che la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 ha comunque escluso la necessità della querela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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