Divieto di detenzione armi, condanna non irrevocabile ne giustifica la revoca (TAR Lombardia n. 556 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che respinge l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è sufficientemente motivato quando dà conto delle ragioni della mancata revoca e della permanenza del giudizio di inaffidabilità. La sopravvenienza di una sentenza di condanna non irrevocabile a carico dell’interessato non integra un elemento idoneo a superare quel giudizio, confermandone piuttosto l’attualità, e la sua valutazione non è affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza. La sentenza assolutoria intervenuta in appello dopo l’adozione del provvedimento impugnato non ne inficia la legittimità, potendo essere invocata dall’interessato per sollecitare un nuovo riesame del divieto originario.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha respinto la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, disposto nei suoi confronti con provvedimento del 11.2.2020 e mai impugnato.
Il divieto originario era stato adottato su proposta della Polizia Provinciale, per asserita carenza del requisito di affidabilità, in relazione a deferimenti all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia di caccia e per il reato di maltrattamento di animali. Nel corso degli anni l’interessato ha presentato plurime istanze di riesame e di revoca, tutte respinte, con dinieghi fondati sull’opportunità di rinviare la valutazione all’esito del procedimento penale pendente. Con istanza del 23.7.2024 ha chiesto nuovamente la revoca, rappresentando che il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. alla pena della multa di € 3.400,00 e che la sentenza era stata impugnata. Il Prefetto ha respinto l’istanza con decreto del 16.10.2024, previa notifica del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, avanzata sul rilievo del carattere meramente confermativo del provvedimento impugnato, essendo il ricorso infondato nel merito.
Il provvedimento è stato giudicato sufficientemente motivato. Esso dà conto delle ragioni della mancata revoca, richiamando la nota del Comando Provinciale Carabinieri sulla sopravvenuta sentenza di condanna alla multa di € 3.400,00, non ancora divenuta irrevocabile e per la quale non è intervenuta riabilitazione, e rilevando l’assenza di elementi concreti idonei ad archiviare il procedimento amministrativo.
Elemento dirimente è la considerazione che, rispetto al pregresso quadro istruttorio già ritenuto insufficiente dall’Amministrazione, la condanna costituisce l’unico elemento di novità introdotto con l’istanza di revoca. Trattandosi di provvedimento a contenuto sfavorevole all’interessato, esso non è idoneo a mutare il giudizio di inaffidabilità originario, confermandone piuttosto la perdurante attualità.
La sentenza reca, secondo il Tribunale, un accertamento puntuale del fatto di reato, che non può dirsi ridimensionato nella sua portata, essendo acclarato che l’utilizzo di volatili come richiami vivi, nonostante le piume lesionate, è sintomatico di sevizie insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
Non conduce a diverse conclusioni la circostanza che la sentenza sia stata successivamente riformata dalla Corte d’Appello: la pronuncia assolutoria è successiva al provvedimento impugnato e pertanto non è idonea ad inficiarne la legittimità, potendo essere invocata dall’interessato per richiedere all’Autorità di Pubblica Sicurezza un nuovo riesame del divieto originario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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