Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5345 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello e già correttamente valutate e disattese dal giudice di merito. In presenza di una doppia conforme, i motivi meramente ripetitivi non costituiscono una critica argomentata e restano perciò non specifici ma soltanto apparenti, non assolvendo la funzione richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d). L’introduzione nell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione: la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione se è stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, con due sentenze conformi rese a seguito di rito abbreviato subordinato all’escussione di un teste, del reato di guida in stato di ebbrezza in orario notturno e di aver provocato un incidente stradale. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione, per aver il giudice di merito ritenuto inverosimile, in modo arbitrario, la testimonianza di un teste, e il vizio di motivazione per la mancata corretta applicazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il ragionamento dei giudici di merito. La sentenza impugnata aveva ritenuto non verosimile che alla guida dell’auto vi fosse una donna rimasta sconosciuta, valorizzando il fatto che l’imputato non aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 141 cod. str. né avverso l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente. La deposizione del teste era stata disattesa per la sua inverosimiglianza, desunta dal verbale della Polizia stradale sulla posizione del veicolo e sui danni riportati.
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, lamentando il vizio di motivazione della decisione impugnata. I motivi, osserva la Corte, ripropongono le medesime censure già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito e, in quanto meramente ripetitivi a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerati una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.
Il ricorso è dunque privo dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso fondato su motivi ripetitivi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.
La Corte affronta poi il secondo motivo, relativo alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. L’introduzione nell’art. 533 cod. proc. pen. di tale principio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione. La duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se è stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso