Sequestro preventivo finalizzato a confisca: obbligo di motivare il periculum in mora (Cass. pen. Sez. II n. 8114 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. È il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a fungere da criterio generale del contenuto motivazionale, con la conseguenza che il giudice deve spiegare le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio, con indicazioni modulabili secondo le caratteristiche del bene e lo stato interlocutorio del provvedimento. In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., vizio che ricomprende gli errores in iudicando e in procedendo e i difetti di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta avverso il provvedimento con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di quote sociali e beni aziendali di due società, ravvisando il fumus dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, i profitti di una attività di cessione di sostanze stupefacenti sarebbero stati investiti nelle attività commerciali sequestrate.
I ricorrenti hanno censurato, con un unico atto, la motivazione sul fumus del reato di autoriciclaggio e, soprattutto, il difetto di motivazione sul periculum in mora, non avendo il Tribunale indicato gli elementi oggettivi dai quali desumere la necessità di anticipare l’ablazione. La questione arriva così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato in materia di misure cautelari reali. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e tale vizio comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i difetti di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 25932 del 29/05/2008, Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017 e Sez. 6 n. 6589 del 10/01/2013.
Su questa base i motivi relativi al fumus sono dichiarati manifestamente infondati. Il Tribunale ha considerato gli elementi difensivi e ha valutato le fattispecie in relazione ai presupposti del sequestro, valorizzando l’anomalo incremento di fatturato e ricavi della società nel periodo 2019-2021, temporalmente compatibile con l’attività illecita, e il contenuto delle intercettazioni. Le censure difensive si risolvono in una lettura alternativa dei dati di merito.
Il discorso cambia sul periculum in mora. La Corte richiama Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. Il parametro è quello della esigenza anticipatoria: ogniqualvolta la confisca sia condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice deve spiegare le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio.
Il provvedimento impugnato si limita a rimarcare la dimestichezza degli indagati nelle operazioni societarie, senza spiegare la necessità dell’ablazione provvisoria prima della condanna. Da qui il vizio di violazione di legge e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione