Coltivazione di stupefacenti e correlazione tra imputazione e sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 9239 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 cod. proc. pen., quando il giudice di merito consideri anche piantine non contemplate nel capo di imputazione al solo fine di dimostrare che la coltivazione era in fase di volontario ampliamento, restando il fatto ritenuto in piena aderenza all’addebito. L’immutazione rileva solo se tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione, sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato. L’attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti, ma richiede che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12.04.2024, confermava la decisione emessa in data 14.09.2023 dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo, all’esito di giudizio abbreviato. Il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per coltivazione di marijuana, e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.500,00 di multa.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: la violazione del principio di correlazione per avere i giudici valutato diciassette piantine non contestate né sequestrate; vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sul rilievo dato alle dichiarazioni dei testi; il mancato riconoscimento dell’ipotesi del comma 5; il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche. La difesa ha chiesto l’accoglimento; il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione del principio di correlazione si configura solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, con una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell’addebito. La verifica va condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità in piena aderenza ai fatti contestati e hanno considerato le ulteriori piantine al solo fine di evidenziare che la coltivazione era in fase di volontario ampliamento. Il primo motivo è pertanto infondato.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: il primo è generico perché avulso dal decisum, avendo i giudici ritenuto assorbita la condotta detentiva in quella di coltivazione; il secondo si risolve in una mera rilettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. La Corte ribadisce che, anche dopo le modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il travisamento del fatto né sovrapporre la propria valutazione a quella del merito.

Il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale ha escluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in considerazione del dato ponderale qualitativo e del contesto dell’azione, dimostrativo di un’ampia platea di consumatori e di una significativa potenzialità offensiva. Il riferimento è ai principi delle Sezioni Unite n. 35737 del 2010.

Il quinto motivo è infondato: la Corte territoriale ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 24990 del 2020. Il sesto motivo è infondato: le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto e richiedono elementi di segno positivo. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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