Fallimento: bilanci assenti, la soglia si prova con altri mezzi (Cass. civ. Sez. I n. 133 del 05.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1 l. fall. non assolve alcuna funzione sanzionatoria nei confronti dell’imprenditore che non abbia redatto i bilanci o non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili. Il giudice del merito può pertanto desumere il proprio convincimento in ordine al mancato superamento delle soglie di fallibilità da fonti probatorie diverse, purché attendibili, quali i verbali di accertamento della Guardia di finanza e gli atti del procedimento penale. La valutazione del materiale istruttorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione delle parti. Il ricorrente per cassazione non può contrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudicante. Gli accertamenti di fatto sono sindacabili in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova ha revocato, in accoglimento del reclamo ex art. 18 l. fall., la sentenza del Tribunale di Massa che aveva dichiarato il fallimento di una società su richiesta del pubblico ministero.

Il giudice del reclamo ha ritenuto la società non assoggettabile a fallimento: i debiti risultavano sotto la soglia di € 500.000,00; nel triennio anteriore non vi erano stati ricavi, essendo la società inattiva dal 2015 e priva di beni di valore; l’attività era proseguita in una nuova società, con la medesima sede, le stesse attrezzature e gli stessi dipendenti, mentre la reclamante era divenuta una struttura priva di attivo, destinata a contenere i debiti. Il Fallimento ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; le controricorrenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato la mancata tenuta delle scritture obbligatorie ex art. 2214 cod. civ. e la conseguente assenza di documenti contabili attendibili. Con il secondo motivo ha invocato la regola secondo cui, in mancanza di bilanci regolarmente approvati, graverebbe sull’imprenditore l’onere di provare il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità mediante dati contabili attendibili. Gli ulteriori motivi hanno investito la rappresentatività dello stato passivo, il cumulo dell’indebitamento conseguente al trasferimento d’azienda e il superamento della soglia dell’attivo.

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, richiamando integralmente la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ. e il principio secondo cui è del tutto estranea alla logica dell’art. 1 l. fall. una funzione sanzionatoria dell’imprenditore che non abbia redatto i bilanci o tenuto regolarmente le scritture contabili. Il giudice può trarre le fonti del proprio convincimento da altri elementi probatori, nella specie particolarmente attendibili, come i verbali di accertamento della Guardia di finanza e gli atti del processo penale.

La sentenza ha poi ribadito che la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non deve esprimersi analiticamente su ciascun elemento né confutare ogni singola deduzione delle parti: è sufficiente che indichi le ragioni della decisione in modo da rendere evidente il rigetto implicito delle tesi con esse logicamente incompatibili, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass. 42/2009, Cass. 11511/2014, Cass. 956/2023).

Il ricorrente non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante per ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, Cass. 30516/2018); gli accertamenti in fatto sono sindacabili solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Quanto agli ultimi due motivi, pur rubricati come violazione di legge, essi denunciano in realtà vizi di motivazione: il ricorrente ha omesso di specificare se e quando le questioni sul cumulo dell’indebitamento e sul credito verso la cessionaria fossero state dibattute in giudizio.

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del controricorso, avviato per la notifica il 3.3.2022, entro il termine dell’art. 370 cod. proc. civ. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controricorrenti e al versamento alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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