Responsabilità dell’avvocato e nesso causale nella valutazione prognostica dell’esito dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 347 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale, la valutazione prognostica sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa attiene al merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, tale da configurare una questione di puro diritto. La proposizione di una domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale non comprende necessariamente la domanda di risoluzione del contratto, poiché l’art. 1453 cod. civ. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno ed esclude che l’azione risarcitoria presupponga l’esperimento dell’azione di risoluzione. Il rimborso del corrispettivo versato al professionista costituisce un effetto restitutorio che si colloca fuori dal paradigma dell’art. 1223 cod. civ. e presuppone la previa caducazione del titolo negoziale. La facoltà di compensare le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato esercizio di tale facoltà.

Il Fatto

Il ricorrente aveva conferito a un avvocato l’incarico di assisterlo in una causa di lavoro promossa per l’annullamento del proprio licenziamento. Il giudice di primo grado aveva rigettato l’impugnazione; il professionista aveva omesso di proporre appello avverso quella sentenza.

Il cliente ha quindi citato in giudizio il proprio difensore per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’incarico, chiedendo altresì la restituzione degli importi corrisposti a titolo di compenso. La Corte d’appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda, escludendo il nesso di causalità tra l’omissione e il danno, poiché l’appello non avrebbe avuto esito favorevole stante la legittimità del licenziamento. Ha inoltre escluso il diritto alla restituzione, per mancanza di una previa domanda di risoluzione contrattuale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la valutazione prognostica compiuta dai giudici di merito, sostenendo che l’appello omesso avrebbe avuto ragionevoli possibilità di successo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando il consolidato insegnamento di legittimità: la valutazione sul probabile esito dell’azione, avendo ad oggetto il nesso causale tra attività omessa ed esito favorevole, attiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo che si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato, così da porre una questione di puro diritto. Nella specie il ricorrente non aveva dedotto né risultava che la valutazione fosse inficiata da tali vizi, prosponendo piuttosto una rilettura nel merito dei fatti e delle prove. La Corte ha citato Sez. III n. 28903 dell’11.11.2024 e Sez. III n. 3355 del 13.02.2014.

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che il giudice della responsabilità non solo può, ma deve estendere la propria cognizione agli elementi della causa in cui si è concretizzato l’inadempimento del professionista, poiché l’esatta ricostruzione dei fatti di causa sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili costituisce un preciso dovere del giudice.

Con il terzo motivo la Corte ha affrontato il rapporto tra domanda risarcitoria e domanda di risoluzione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che l’art. 1453 cod. civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione, con la conseguenza che quest’ultima non può ritenersi implicita nella domanda risarcitoria. Il rimborso del corrispettivo versato al professionista costituisce un effetto esclusivamente restitutorio, esterno al paradigma dell’art. 1223 cod. civ. Poiché il ricorrente non aveva proposto alcuna domanda di risoluzione, la pretesa di cancellazione del credito professionale è rimasta priva di fondamento, persistendo l’efficacia del titolo negoziale. Sono state richiamate Cass. n. 21045 del 27.07.2024, Cass. n. 23820 del 24.11.2010, Cass. n. 11348 del 12.06.2020 e Cass. n. 31026 del 07.11.2023.

Il quarto motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è stato infine dichiarato inammissibile: la facoltà di compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio, con la conseguenza che la pronuncia sulle spese non è censurabile in cassazione nemmeno per difetto di motivazione. La Corte ha richiamato Sez. Un. n. 14989 del 15.07.2005. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alla doppia contribuzione unificata ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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