Viadotti autostradali e TOSAP: nessuna esenzione per il concessionario privato (Cass. civ. Sez. V n. 787 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, la società concessionaria per la costruzione e la gestione di un’opera pubblica non può invocare l’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 507/1993, riservata agli enti pubblici. L’occupazione del soprassuolo di una strada comunale ad opera di un viadotto autostradale integra il presupposto impositivo di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 507/1993, poiché la strada sottostante resta nella titolarità del Comune e la concessione non trasferisce allo Stato, né per accessione invertita né per interposta persona, la proprietà del sedime occupato. È sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente titolare, essendo indifferente la strumentalità dell’occupazione a un pubblico interesse.

Il Fatto

Una società concessionaria autostradale ha impugnato l’avviso di accertamento con cui un Comune aveva preteso la TOSAP per l’anno 2020, in relazione all’occupazione esercitata mediante viadotti dell’autostrada sul soprassuolo di strade comunali. La società è risultata soccombente davanti alla Commissione tributaria provinciale e, in appello, davanti alla Commissione tributaria regionale per la Campania, che ha confermato la legittimità della pretesa sul rilievo che l’occupazione a mezzo di impianti di servizio pubblico è soggetta a tassazione, non spettando al concessionario privato l’esenzione riconosciuta agli enti pubblici.

La questione approda in Cassazione con quattro motivi, tra cui la nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e, nel merito, la contestazione del presupposto impositivo e dell’esenzione. Il Comune ha resistito con controricorso, dopo che la ricorrente è stata rimessa in termini per la rinnovazione della notifica per un errore nella sua indicazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità del controricorrente, escludendo la carenza di autosufficienza e la manifesta infondatezza dei motivi. Nel merito, il primo motivo di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è infondato: lo scrutinio negativo del motivo sull’esenzione comporta un rigetto implicito del motivo sull’insussistenza del presupposto, poiché la fruizione dell’agevolazione presuppone l’occupazione dello spazio sovrastante la strada comunale e l’appartenenza del soprassuolo al demanio comunale.

La Corte ribadisce quindi che la costruzione della rete autostradale non ha comportato il trasferimento allo Stato della proprietà delle strade interessate. L’art. 11 della legge n. 729/1961 prevedeva procedure espropriative e l’art. 12, comma 4, della medesima legge confermava la possibile appartenenza del tratto stradale a enti territoriali. L’art. 822 cod. civ. qualifica il demanio stradale statale come meramente eventuale, non escludendo che la strada su cui insiste il cavalcavia appartenga ad altro ente.

La Corte distingue la proprietà della strada sottostante da quella del manufatto autostradale: la prima resta dell’ente territoriale in assenza di un atto di trasferimento; la seconda è statale. Non si configura alcuna accessione invertita. Sul piano civilistico opera il regime dell’art. 840 cod. civ., che però si riferisce al sottosuolo in senso proprio e non all’area di sedime sotto una strada in corrispondenza di un viadotto. In tal caso può operare la presunzione di demanialità delle pertinenze stradali, che non si estende all’area occupata da un’altra strada pubblica.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte conferma che la TOSAP si applica all’utilizzazione di strade comunali per la rete autostradale in regime di concessione amministrativa: l’occupazione è propria della società concessionaria e non spetta l’esenzione. Il concessionario agisce in piena autonomia, non quale mero sostituto dello Stato, e il rapporto concessorio si fonda su un rischio operativo e su finalità lucrative proprie dell’attività di impresa. Le concessioni autostradali, nella loro natura sui generis, sono attratte alla tipologia della concessione di lavori o servizi.

La Corte esclude infine il contrasto con il diritto unionale, non sussistendo incertezza che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: i Trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, mentre la società non potrebbe beneficiare dell’esenzione riconosciuta allo Stato. Quanto al quarto motivo, la Corte ravvisa bensì l’omessa pronuncia del giudice di appello sulle sanzioni, ma decide la questione nel merito, trattandosi di questione di mero diritto: nessuno degli indici di incertezza normativa oggettiva è ravvisabile, essendo costante l’affermazione del presupposto impositivo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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