Inammissibile il ricorso privo della prova della notificazione (Cass. civ. Sez. V n. 3301 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando nel fascicolo non sia rinvenibile la cartolina di ricevimento che prova l’avvenuta notificazione del ricorso eseguita ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., né risulti alcun deposito della stessa. La carenza della prova della notificazione impedisce la verifica del perfezionamento del contraddittorio e non è supplita da alcuna presunzione. L’accertamento della mancanza della prova è compiuto dalla Corte sulla base dell’attestazione della Cancelleria. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle censure di merito. Non si provvede sulle spese di lite in assenza di attività difensiva dell’intimata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un atto di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava, ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2006. Si contestavano, da un lato, le modalità di ammortamento di immobilizzazioni materiali consistenti in macchine elettroniche cedute a noleggio, per le quali l’Ufficio riteneva applicabile l’aliquota ordinaria del 20% ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR; dall’altro, la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, che l’Ufficio assumeva recuperabili a tassazione ex art. 109, comma 5, TUIR.
Le ragioni del contribuente trovavano accoglimento in primo grado e la C.T.R. della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta una questione preliminare e assorbente: la regolarità della notificazione del ricorso. Nel fascicolo non si rinviene la cartolina di ricevimento a prova dell’avvenuta notificazione eseguita ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., né risulta alcun deposito della stessa, come attestato dalla Cancelleria.
La verifica del perfezionamento della notificazione costituisce un presupposto del giudizio di legittimità: essa condiziona la stessa instaurazione del contraddittorio e non può essere desunta aliunde. L’attestazione della Cancelleria documenta in modo oggettivo la mancanza della prova, con la conseguenza che il difetto non può essere superato mediante presunzioni.
La Corte non esamina, pertanto, le censure articolate con i tre motivi — la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la disciplina della deducibilità dei costi di sponsorizzazione e la nullità per motivazione per relationem — perché la questione preliminare è assorbente.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Non si provvede in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva dell’intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Amministrazione, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale
- Art. 102 TUIR – Ammortamento dei beni materiali
- Art. 109 TUIR – Norme generali sui componenti del reddito d'impresa