Art. 1226.
Valutazione equitativa del danno
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1226.
Valutazione equitativa del danno
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
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