Rigetto della cittadinanza per precedenti penali e mancata integrazione (TAR Lazio n. 844 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione circa la concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione può prendere in considerazione tutti gli aspetti da cui desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, compresi i precedenti penali. Il comportamento delittuoso conserva rilievo come fatto storico anche dopo l’intervenuta riabilitazione, potendo fondare il giudizio di non compiuta integrazione. L’amministrazione può valutare negativamente anche una condanna per reato colposo, poiché il giudizio non è sanzionatorio ma volto a stimare l’attitudine del richiedente al rispetto delle regole di civile convivenza. Il sindacato del giudice amministrativo non può sconfinare nel merito della scelta compiuta, salvo il riscontro di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. A fondamento del diniego l’amministrazione ha posto una condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e un procedimento penale per art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali colpose da circolazione stradale), ravvisando nella condotta del richiedente un indice di inaffidabilità e di mancata integrazione.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la risalenza nel tempo della condotta, l’intervenuta riabilitazione, il carattere non ostativo della condanna per lesioni colpose e il mancato apprezzamento delle condizioni lavorative, familiari e di integrazione sociale. L’amministrazione si è costituita resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, nella valutazione articolata spettante all’amministrazione, assumono rilievo tutti gli aspetti da cui desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e dell’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5516 del 2024). Vengono in rilievo, dunque, l’assenza di precedenti penali e le considerazioni economiche e patrimoniali da cui presumere l’adempimento dei doveri di solidarietà.

Quanto alla risalenza nel tempo della condotta, il TAR osserva che l’amministrazione ben può rilevare condotte penalmente rilevanti nell’ultimo decennio e valutare i fatti anche per periodi superiori ai dieci anni, senza che il giudice possa per ciò solo sconfinare nel merito della scelta adottata. Sul punto richiama TAR Lazio, sez. V, n. 3528 del 2023 e TAR Lazio, n. 5615 del 2015.

Il comportamento delittuoso, nonostante l’intervenuta riabilitazione, resta valutabile come fatto storico e può essere ragionevolmente considerato indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, così giustificando il diniego (TAR Lazio, sez. V, n. 13910 del 2022).

Con riferimento alla condanna per lesioni colpose, il Collegio ribadisce che non si deve tenere conto soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma anche dell’area della prevenzione e di ogni situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del richiedente (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1057 del 2022). Le risultanze penali, del resto, si possono valutare negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, perché il comportamento è valutato non ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione (TAR Lazio, sez. V, n. 7941 del 2025).

Non è dunque irragionevole che l’amministrazione abbia tenuto conto della condanna per lesioni colpose nel giudizio globale sull’indole e la personalità del richiedente. Quanto alle condizioni lavorative e familiari, il Collegio rileva che l’amministrazione ha motivato esaustivamente, esprimendo una valutazione concreta di inaffidabilità. Il ricorso è pertanto rigettato, ferma restando la facoltà di reiterare l’istanza; le spese di lite sono compensate e viene confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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