Notifica pec della sentenza e disconoscimento tardivo della copia analogica (Cass. civ. Sez. II n. 5181 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notificazione telematica della sentenza può essere fornita con il deposito della copia analogica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della p.e.c., senza necessità di produrre i file in formato “e.ml” o “msg”. La copia analogica del documento informatico acquista la stessa efficacia probatoria dell’originale quando la conformità non sia espressamente disconosciuta, operando quale disposizione di chiusura l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Il disconoscimento è soggetto ai principi dell’art. 2719 cod. civ. e deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nonché eseguito nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Le mere irregolarità della notificazione non ne determinano la nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società, condannandola al pagamento di un corrispettivo per lavori di impiantistica a favore di altra società. Avverso tale pronuncia la prima società propose appello, notificato il 6-2-2015. La controparte si costituì eccependo la tardività dell’impugnazione, per essere stata la sentenza di primo grado notificata a mezzo p.e.c. il 1-7-2014 e documentata con copia analogica.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ. del 22-5-2019, dichiarò inammissibile l’appello perché tardivamente proposto. La società soccombente ricorse per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità del procedimento per l’adozione del modello deliberativo orale e l’inidoneità della prova cartacea della notificazione telematica.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la scelta della Corte d’appello di procedere con la discussione orale ex art. 281-sexies cod. proc. civ., senza lo scambio di memorie scritte. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che l’adozione di tale modello in appello è stata prevista dall’art. 352 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 27, comma 1, lett. d), legge n. 183/2011, espressione del favor del legislatore per la massima estensione di tale rito.

Il diritto di parte a ottenere un rinvio a udienza successiva presuppone che il giudice abbia già ordinato la discussione orale. Non è invece ricavabile dall’art. 352 cod. proc. civ. un diritto al deposito di scritti difensivi, poiché lo schema dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. non contempla come obbligatorio il preventivo scambio di comparse conclusionali. La loro concessione rientra nel potere di direzione del procedimento ex art. 175 cod. proc. civ., applicabile in appello per il richiamo dell’art. 359 cod. proc. civ.

La Corte ha altresì osservato che l’eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ., non avendo la parte eccepito nulla all’udienza di discussione né reiterato la richiesta di termini.

Con il secondo e terzo motivo, esaminati unitariamente, la ricorrente contestava l’idoneità probatoria della copia cartacea delle ricevute p.e.c. e della sentenza notificata. La Corte ha richiamato il principio per cui la relata di notifica è atto esterno al giudizio che può essere stampato e attestato conforme all’originale dal difensore. Ha poi applicato l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994 e l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, secondo cui le copie analogiche hanno la stessa efficacia dell’originale se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Il disconoscimento, ha precisato la Corte, deve essere eseguito nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nella specie l’appellante avrebbe dovuto disconoscere già all’udienza del 27-5-2015, mentre lo fece solo dopo la costituzione del fallimento. Le copie hanno quindi acquisito piena efficacia probatoria. Quanto ai vizi della notificazione, la Corte ha qualificato i rilievi come mere irregolarità, inidonee a incidere sul raggiungimento dello scopo, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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