Interruzione del processo per cancellazione del difensore e pregiudizio effettivo (Cass. civ. Sez. III n. 6137 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’albo degli avvocati dell’unico difensore della parte costituita è equiparata alla morte del difensore e determina l’interruzione automatica del processo, ancorché il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi. Tuttavia, la nullità non opera in modo automatico: essa presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa, che deve essere allegato e dimostrato dalla parte che la invoca. Qualora l’evento si sia verificato a contraddittorio definitivamente chiuso, senza alcuna lesione delle prerogative difensive, la sentenza emessa non è nulla. Analogamente, la questione prospettata in cassazione e non dedotta nei gradi di merito è inammissibile per novità, se il ricorrente non alleghi e non indichi l’atto in cui l’aveva proposta, onde consentire alla Corte il controllo ex actis.

Il Fatto

Una paziente agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di prestazioni mediche eseguite presso una struttura sanitaria, da una professionista dipendente. Il giudice di primo grado accoglie la domanda e, in particolare, l’azione di manleva proposta dalla professionista nei confronti della propria compagnia assicuratrice. La Corte d’appello, accogliendo gli appelli principale e incidentale, riforma la decisione: ritiene a secondo rischio la garanzia prestata dalla compagnia in favore della professionista, cioè condizionata al superamento del massimale garantito dalla polizza conclusa tra l’azienda sanitaria e altra compagnia. Non essendo stato provato il superamento del massimale, la domanda di manleva è respinta e l’azienda sanitaria è condannata a restituire quanto indebitamente corrisposto.

La professionista ricorre in cassazione con due motivi; l’azienda sanitaria propone ricorso incidentale. La paziente resiste con controricorso. Le due compagnie assicuratrici non svolgono difese in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo principale deduce la violazione dell’art. 161 c.p.c., per l’asserita omissione in dispositivo di quanto stabilito in motivazione circa l’obbligo della compagnia di tenere indenne la professionista. La Corte ritiene il motivo infondato: il giudice d’appello non ha affermato alcun obbligo della compagnia a secondo rischio nei confronti della professionista, essendosi limitato a rilevare la mancata dimostrazione del superamento del massimale. Da qui la condanna dell’azienda sanitaria a restituire quanto indebitamente percepito dalla compagnia, non essendosi verificata la condizione cui era subordinata l’operatività della garanzia. Esclusa la violazione, non sussiste il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo.

Il secondo motivo principale deduce la violazione del c.c.n.l. comparto sanità, per non avere la corte territoriale riprodotto in dispositivo l’obbligo della compagnia di manlevare la professionista. Il motivo è inammissibile: dagli atti non risulta che la professionista abbia mai proposto, nei gradi di merito, una domanda di manleva nei confronti della compagnia a secondo rischio. La Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui, quando il ricorso prospetti questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, grava sulla parte l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare lo specifico atto in cui ciò sarebbe avvenuto (cfr. Sez. II n. 20694 del 2018; Sez. VI-1 n. 15430 del 2018), per consentire il controllo ex actis.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 301 c.p.c., perché emessa dopo la cancellazione dall’albo del difensore dell’azienda sanitaria. La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 3702 del 2017, per cui la morte dell’unico difensore — alla quale la cancellazione dall’albo è equiparata — determina l’interruzione automatica del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con nullità degli atti successivi. Tale principio, però, presuppone il concreto pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Sez. III n. 29195 del 2024; Sez. III n. 6838 del 2016). Nel caso di specie l’evento si è verificato a contraddittorio definitivamente chiuso, un giorno prima dell’emissione della sentenza, senza alcuna lesione delle prerogative difensive e senza che l’azienda abbia allegato alcun pregiudizio effettivo.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La statuizione di primo grado sull’obbligo della compagnia di manlevare l’azienda sanitaria non risulta impugnata, né l’azienda ha allegato documentazione processuale contraria. La questione costituisce quindi oggetto di giudicato interno, con esclusione di alcun interesse alla sua ripetizione in appello. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione integrale delle spese tra la professionista e l’azienda sanitaria e regolazione delle restanti secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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