Diritto di critica e onere della prova nella diffamazione a mezzo stampa (Cass. civ. Sez. 3 n. 18790 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente di indicare puntualmente le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendo la censura risolversi in una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio di merito. In tema di diffamazione a mezzo stampa, la scriminante del diritto di critica esige che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, anche in termini di verità putativa, mentre il giudizio espresso dal giornalista, avente carattere necessariamente soggettivo, non è suscettibile di sindacato di corrispondenza a verità. L’attore che si assume leso deve provare la pubblicazione di una notizia diffamatoria, mentre il convenuto che eccepisce l’esimente deve dimostrare la verità della notizia; ove la contestazione non verta sulla verità dei fatti ma sulla loro interpretazione, è onere dell’attore dimostrare che la fonte non era attendibile.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante di un’associazione che promuoveva la lettura dei quotidiani nelle scuole, aveva convenuto in giudizio un giornalista, autore di due articoli pubblicati online che ne criticavano aspramente l’iniziativa, definendola inutile alla luce dei dati sui giovani lettori.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, riconoscendo l’operatività della scriminante del diritto di critica. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione limitatamente alle spese, confermava la decisione, escludendo la natura diffamatoria degli scritti. Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e dell’art. 11 della legge n. 47/1948, nonché dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione di legge in relazione alla qualificazione degli articoli come esercizio del diritto di critica. Richiamando le Sezioni Unite n. 23745 del 2020, ha rilevato che il ricorrente aveva contrapposto la propria valutazione al giudizio di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, dando vita a un “non motivo”.
La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello avesse accertato, con valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, la pertinenza dei dati statistici da cui il giornalista aveva preso le mosse. Il giudizio di inutilità dell’iniziativa risultava agganciato a dati fattuali provenienti da una fonte attendibile come l’Istat, sicché la critica, pur “graffiante”, costituiva il frutto di un ragionamento inferenziale coerente con le premesse fattuali.
Quanto alla verità del fatto, la Corte ha condiviso l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio necessariamente soggettivo. La verità richiesta per l’esimente riguarda il fatto presupposto, non la valutazione che se ne faccia, che può essere anche “ragionevolmente putativa” in base alle fonti (cfr. Cass. n. 21892/2023). Pretendere di sottoporre a verifica l’inferenza logica dell’autore equivarrebbe ad annullare il diritto di critica e con esso la libertà di espressione costituzionalmente garantita.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova, è stato giudicato infondato. La Corte d’appello aveva correttamente escluso che fosse stata contestata la verità dei dati, essendo la controversia incentrata sulla loro interpretazione tendenziosa. Richiamando Cass. n. 9458 del 2013, la Corte ha ribadito che, quando la contestazione non verte sulla verità dei fatti riportati, è onere dell’attore dimostrare che la fonte non era attendibile al momento della diffusione.
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Nota della Redazione
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